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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17442/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Caltagirone nei confronti dell'imputato per il reato di detenzione di arma o munizioni in violazione della legge speciale sulle armi, commesso il 14 ottobre 2020. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato i presupposti per l'applicazione dell'istituto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate: la decisione di merito aveva già fornito una risposta adeguata e coerente alla censura proposta in appello e aveva motivato in modo sufficiente l'esclusione della causa di non punibilità valorizzando le specifiche modalità della condotta e le emergenze del certificato del casellario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 2 e 3, l. 110/1975

    disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di specificare ulteriormente la condotta tipica oltre al riferimento al reato contestato.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità è stata ritenuta correttamente esclusa dal giudice di merito sulla base delle modalità concrete della condotta e dei precedenti emergenti dal casellario.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi le concrete modalità della condotta e gli elementi desumibili dal casellario, purché la motivazione sia coerente e non illogica.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio o delle circostanze fattuali, se la censura mira solo a contrapporre una diversa valutazione a quella già compiuta dai giudici di merito.
  • La doglianza sulla motivazione relativa all'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già affrontato in modo specifico e non apparente la medesima questione sollevata in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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