Cassazione Penale, Sentenza n. 25810/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 3/7/2023 del giudice dell'esecuzione che aveva applicato la disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra più sentenze definitive. Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: in particolare contestava che il giudice dell'esecuzione, pur avendo accolto l'istanza di continuazione, avrebbe determinato aumenti di pena per i reati satellite senza motivare distintamente tali aumenti, limitandosi in alcuni casi a richiamare apoditticamente le decisioni del giudice della cognizione
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato i principi sulla continuazione e sull'obbligo motivazionale: il giudice, nel calcolare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite. Tuttavia ha osservato che l'obbligo motivazionale si attenua quando la pena individuale dei satellite è molto vicina al minimo edittale, mentre si fa più stringente se la pena coincide o supera il minimo. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha quantificato separatamente gli aumenti per i singoli reati (richiamando per relationem aumenti già applicati con ordinanza del 15/7/2022 per i reati sub 1 e 2, e confermando gli aumenti per i reati sub 3 come stabilito dal giudice della cognizione), motivando adeguatamente anche l'aumento relativo all'episodio di stupefacenti in considerazione della natura e dei quantitativi della droga. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Base normativa per la richiesta e l'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione; il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione tra sentenze definitive e rideterminare la pena complessiva
Riferito ai reati di estorsione aggravata, individuati come uno dei titoli per la determinazione della pena base e degli aumenti in continuazione
artt. 56, 416-bis e 512-bis cod. pen.
Articoli richiamati per qualificare i reati (tentativo, associazione di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori) oggetto di valutazione nella continuazione
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Normativa sui delitti in materia di stupefacenti utilizzata per la qualificazione dei reati sub 3 e per la valutazione di quantità e natura delle sostanze nella determinazione della pena
art. 80 T.U. stupefacenti
Richiamato con riferimento a un episodio (capo E6) valutato come reato più grave dal giudice della cognizione; rilevante nella determinazione dell'aumento di pena per la continuazione
Criteri oggettivi e soggettivi per la determinazione della pena che il giudice deve indicare e motivare quando discosta dal minimo edittale; fondamentale per valutare la congruità delle maggiorazioni in continuazione
Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il giudice che applica la continuazione deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare l'aumento per ciascun reato satellite in modo distinto e motivato
- La qualità della motivazione richiesta dipende dalla distanza rispetto al minimo edittale: più la pena individuale è vicina al minimo, più la motivazione può essere sintetica; se la pena coincide o supera il minimo edittale, la motivazione deve essere più dettagliata e indicare i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il richiamo per relationem a precedenti motivazioni (es. precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione o del giudice della cognizione) è ammissibile se quelle motivazioni risultano effettivamente specifiche e consentono di risalire agli elementi che giustificano l'aumento
- In sede di esecuzione il giudice può confermare e rideterminare le maggiorazioni già riconosciute dal giudice della cognizione, purché operi una verifica e renda conto della congruità complessiva della pena
- Per i reati connessi agli stupefacenti, la natura e i quantitativi delle sostanze sono elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'aumento di pena in continuazione
- Chi propone ricorso contro una determinazione della pena in continuazione deve confrontarsi nel merito con la specifica articolazione degli aumenti operata dal giudice; una censura generica sulla mancanza di motivazione è inefficace se dal provvedimento risulta la quantificazione distinta delle maggiorazioni
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