Cassazione Civile, Ordinanza n. 13964/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da banche creditrici per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto di locazione ultranovennale e di successivi trasferimenti immobiliari, ritenuti pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale dei creditori. Il Tribunale aveva rigettato le domande, ma la Corte d'appello ha accolto gli appelli delle banche e ha dichiarato inefficaci gli atti dispositivi, ritenendo integrati l'eventus damni e l'elemento soggettivo in capo ai convenuti e al terzo subacquirente. L'acquirente finale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2901, quarto comma, c.c., sostenendo di aver acquistato a titolo oneroso, in buona fede e senza trascrizione della domanda revocatoria; (2) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., oltre all'art. 2901, quarto comma, c.c., per mancata valutazione complessiva delle circostanze e per l'omessa considerazione di elementi che escluderebbero il pregiudizio e la mala fede; (3) violazione degli artt. 2901, 2644 e 2710 c.c., oltre a vizi motivazionali, perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a ravvisare la scientia damni del terzo senza accertare una vera partecipazione fraudolenta. La resistente ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili le doglianze perché dirette a sollecitare una nuova valutazione di merito e basate su fatti non risultanti dalla sentenza impugnata, senza adeguata indicazione della loro allegazione nei gradi di merito. Nel merito, ha considerato congrua la motivazione della Corte d'appello: l'eventus damni può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito; la scientia damni e la mala fede del terzo possono essere desunte da presunzioni gravi, precise e concordanti, tra cui i legami personali e l'assetto complessivo dei rapporti tra i soggetti coinvolti e la contiguità temporale degli atti; per il terzo subacquirente, ai fini dell'art. 2901 c.c., è sufficiente la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto revocando, non essendo necessaria una partecipazione fraudolenta in senso forte. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'inefficacia dell'atto revocato non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, ma la tutela del terzo subacquirente cede quando sia provata la sua mala fede, intesa come conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto.
Il motivo per omesso esame di fatti decisivi non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una contestazione della ponderazione probatoria svolta dal giudice di merito.
La censura di violazione riguarda la valutazione delle prove e non consente di sostituire al giudizio di merito una diversa lettura del materiale istruttorio.
La doglianza non può essere usata per rimettere in discussione l'apprezzamento complessivo degli indizi compiuto dal giudice di merito.
La ricorrente invocava un'errata ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la prova dell'elemento soggettivo della revocatoria fosse stata congruamente desunta da indizi valutati globalmente.
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo rispetto all'accertamento della mala fede del terzo nella revocatoria.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte vi attribuisca una specifica portata decisiva nella soluzione della controversia.
Richiamato nel ricorso per sostenere una responsabilità delle banche, ma la questione è stata reputata estranea o comunque non decisiva nel giudizio di legittimità.
Indica la trattazione camerale del ricorso secondo il rito semplificato previsto per i casi di manifesta infondatezza o inammissibilità.
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede necessariamente la distruzione totale della garanzia patrimoniale del debitore: è sufficiente anche una variazione qualitativa o quantitativa del patrimonio che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito.
- La mala fede del terzo acquirente ai fini dell'art. 2901 c.c. può essere provata per presunzioni, valorizzando il complessivo contesto dei rapporti tra le parti, i legami personali o di affari e la contiguità temporale degli atti dispositivi.
- Per il terzo subacquirente, è sufficiente la conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava ai creditori; non è necessaria la prova di una partecipazione fraudolenta in senso tecnico, quando l'ordinamento richieda la sola mala fede.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che mirano a contestare la valutazione delle prove o l'apprezzamento congiunto degli indizi sono inammissibili se si risolvono in una richiesta di nuovo esame del merito.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione di fatti storici specifici, già allegati e discussi nei gradi di merito; non può fondarsi su elementi nuovi o non trascritti nella sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13920/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13921/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13922/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13923/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13925/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13926/2023 del 22/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →