Cassazione Penale, Ordinanza n. 12049/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a pena detentiva e pecuniaria per detenzione di sostanza stupefacente. In concreto, gli era stata contestata la detenzione di hashish ritenuta dai giudici di merito destinata allo spaccio e non al solo uso personale. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la sostanza fosse per uso esclusivamente personale. Con il secondo motivo lamentava ancora vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva valorizzato elementi logici e fattuali congrui a escludere l'uso personale: il dato ponderale della sostanza, idoneo a ricavare oltre 200 dosi medie singole, e l'incompatibilità dell'acquisto con le condizioni reddituali dell'imputato. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché il ricorrente si era limitato a invocare l'art. 131-bis c.p. senza indicare quali elementi favorevoli alla particolare tenuità sarebbero stati trascurati o valutati erroneamente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mera invocazione della particolare tenuità del fatto non è sufficiente: il ricorrente deve indicare gli elementi concreti che avrebbero imposto o comunque giustificato l'applicazione della causa di non punibilità e che sarebbero stati omessi o male valutati dal giudice di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La detenzione di sostanza stupefacente integra reato quando gli elementi di fatto consentono di escludere la destinazione al solo uso personale e di inferirne la finalità di spaccio.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una specifica deduzione dei presupposti di fatto e non può essere richiesta in modo apodittico.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla disciplina delle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta da elementi oggettivi quali il quantitativo complessivo, la ricavabilità di numerose dosi medie e la non compatibilità dell'acquisto con le disponibilità economiche dell'agente.
- Il vizio di motivazione in cassazione non può risolversi in una mera contrapposizione valutativa ai giudizi di merito quando la motivazione impugnata sia logica e giuridicamente corretta.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da una puntuale indicazione degli elementi concreti che dimostrino la particolare tenuità del fatto; in mancanza, il motivo è manifestamente infondato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11972/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12028/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12036/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12039/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12040/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12041/2025 del 26/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →