Cassazione Civile, Ordinanza n. 32288/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società proprietaria di un immobile impugnava avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, emessi da Roma Capitale sulla base di una rendita catastale rettificata dall'Agenzia del Territorio a seguito di procedura DOCFA. In un primo giudizio la controversia era stata definita con rigetto delle censure della contribuente; successivamente la società ha proposto revocazione ex art. 391-bis e art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. avverso l'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il precedente ricorso, deducendo un errore di fatto decisivo: la Corte avrebbe supposto, erroneamente, che la rendita proposta con DOCFA coincidesse con quella poi utilizzata per liquidare l'imposta, mentre dagli atti risultava che la rendita proposta era inferiore a quella rettificata e applicata dal Comune. La ricorrente ha quindi riproposto, nella fase rescissoria, le originarie censure: violazione dell'art. 74 della l. n. 342/2000 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la mancata notifica/comunicazione della nuova rendita ne rendeva l'utilizzo inopponibile ai fini ICI. La Corte ha ritenuto fondato il motivo di revocazione, accogliendo l'istanza nei limiti dell'errore percettivo, e ha poi accolto il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio, cassandola con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per verificare se la rendita rettificata sia stata notificata o comunicata e se sia stata impugnata in altro giudizio con decisione definitiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione proposto contro la propria precedente ordinanza, revocandola nei limiti dell'impugnazione, perché fondata su un errore di fatto decisivo circa la coincidenza tra rendita DOCFA proposta e rendita rettificata applicata. Ha inoltre accolto il ricorso per cassazione nel parallelo giudizio sul merito tributario, cassando la sentenza della CTR Lazio e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per gli accertamenti di fatto necessari sulla notificazione/comunicazione della rendita rettificata e sull'eventuale esito di altri giudizi pendenti o definiti sulla medesima rendita. È stato ribadito che la revocazione parziale della decisione di legittimità travolge solo la parte impugnata e quelle strettamente dipendenti, restando ferme le altre statuizioni non investite dall'impugnazione.
Norme richiamate
consente la revocazione delle ordinanze e delle sentenze della Cassazione per i motivi di cui all'art. 395 c.p.c., nei limiti in cui ricorra un errore revocatorio
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio è solo un errore di fatto, una falsa percezione immediatamente rilevabile, non esteso agli errori di diritto o di giudizio
richiamato dalla ricorrente quale base normativa della tesi secondo cui la rendita non notificata/comunicata non sarebbe utilizzabile; la Corte rinvia l'esame della questione al giudice di merito
tra giudizio sulla rendita catastale e giudizio sulla liquidazione ICI sussiste rapporto di pregiudizialità che impone la sospensione del secondo fino al giudicato sul primo
art. 111 Cost.
richiamato per affermare che la disciplina delle impugnazioni è rimessa al legislatore e che non tutti gli errori sono revocabili
solo richiamato nella definizione generale del giudizio sulla prova, ma non centrale nella decisione
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione della realtà processuale o documentale: è configurabile solo quando il giudice affermi l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, o viceversa neghi un fatto decisivo positivamente risultante dagli atti; non ricorre invece quando la censura investe valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito.
- La revocazione contro una decisione della Cassazione può colpire soltanto la parte della decisione viziata dall'errore di fatto e le statuizioni strettamente connesse o conseguenziali, mentre le parti autonome e non impugnate restano coperte da giudicato.
- In materia di ICI, quando il contribuente abbia presentato un DOCFA, la mancata notifica della rendita è superflua solo se il Comune liquida il tributo sulla base della stessa rendita proposta; se invece viene utilizzata una rendita diversa e rettificata dall'Ufficio, è necessaria la previa conoscenza del diverso valore attribuito.
- La controversia sulla determinazione della rendita catastale è pregiudiziale rispetto alla controversia sulla liquidazione dell'imposta basata su quella rendita; il giudizio sull'imposta può quindi richiedere sospensione o rinvio per evitare decisioni incompatibili.
- Quando la decisione dipende dalla verifica di fatti documentali non accertabili in sede di legittimità, la Cassazione deve limitarsi a cassare con rinvio al giudice di merito per gli accertamenti necessari.
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