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Ordinanza

Ordinanza n. 282/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di revoca del nullaosta per lavoro subordinato (assistenza familiare) emesso il -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta per lavoro subordinato di assistenza familiare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Salerno ha revocato il nulla osta precedentemente rilasciato, deducendo l'illegittimità della revoca. L'Amministrazione aveva contestato la mancata produzione di una serie di documenti: richiesta del certificato di idoneità all'uso abitativo con ricevuta di consegna, passaporto del lavoratore in corso di validità, autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale del datore di lavoro comprovante la capacità occupazionale e reddituale, asseverazione prevista dall'art. 44 d.l. n. 73/2022 e autocertificazione relativa alla preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. Nella fase cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia della revoca. Il TAR ha rilevato, in particolare, che l'asseverazione era necessaria perché la richiesta del nulla osta era stata presentata personalmente, senza l'intermediazione di un'associazione di settore, e che risultava omessa anche la verifica di disponibilità presso i Centri per l'impiego. Le carenze non erano state sanate entro i termini assegnati con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza del necessario fumus boni iuris, ritenendo, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, effettivamente sussistenti le carenze documentali poste dalla Prefettura a fondamento della revoca. Ha valorizzato soprattutto l'omessa asseverazione, necessaria nel caso concreto in assenza dell'intermediazione di un'associazione di settore, e l'omessa verifica della disponibilità di lavoratori presso i Centri per l'impiego; ha inoltre rilevato che tali carenze non erano state sanate nei termini assegnati. Il TAR ha considerato anche che il lavoratore destinatario del nulla osta non si trovava ancora in Italia, poiché la revoca era intervenuta prima del rilascio del visto d'ingresso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 44 d.l. 73/2022

    L'asseverazione è stata ritenuta necessaria quando la richiesta del nulla osta sia presentata personalmente dal richiedente senza l'intermediazione di un'associazione di settore.

  • art. 22, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale riferimento normativo per l'asseverazione richiesta nella documentazione relativa al nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta per l'insussistenza dei presupposti necessari, in particolare per il difetto di fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, l'asseverazione prevista dall'art. 44 d.l. n. 73/2022 è necessaria quando la domanda sia presentata personalmente dal richiedente senza l'intermediazione di un'associazione di settore.
  • La preventiva verifica presso i Centri per l'impiego della disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale costituisce un adempimento documentale rilevante ai fini del nulla osta al lavoro subordinato; la sua omissione può giustificare la revoca del nulla osta quando la carenza non sia sanata entro il termine assegnato dall'Amministrazione.
  • In sede cautelare, la mancata regolarizzazione entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca esclude il necessario fumus boni iuris della domanda di sospensione, se la documentazione omessa è richiesta per il rilascio del titolo.
  • La revoca del nulla osta intervenuta prima del rilascio del visto d'ingresso e prima dell'ingresso del lavoratore nel territorio nazionale non determina, di per sé, la sussistenza dei presupposti cautelari per la sospensione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

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