Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36101/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

Un soggetto ha proposto domanda di accertamento negativo del credito iscritto in una cartella di pagamento relativa a una sanzione pecuniaria per violazione del codice della strada. Ha dedotto di non aver ricevuto la notifica del verbale presupposto e della cartella, sostenendo conseguentemente la prescrizione del credito ex art. 28 L. n. 689/1981. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la domanda inammissibile; in appello il Tribunale ha ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo ma ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. perché soggetta al termine di 30 giorni previsto per l’opposizione alle sanzioni amministrative, ritenendo comunque infondata l’eccezione di prescrizione poiché la cartella risultava notificata. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, dell’art. 23 L. n. 689/1981 e dell’art. 615 c.p.c., per avere il Tribunale esteso il termine decadenziale anche alla censura di prescrizione, che sarebbe invece tutelabile con opposizione all’esecuzione; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe rigettato l’eccezione di prescrizione sulla base di documenti prodotti dall’AdER solo in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile solo la parte dell’opposizione volta a recuperare censure contro la cartella e gli atti presupposti, mentre aveva esaminato nel merito la prescrizione come motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., rigettandola perché la notifica della cartella era stata provata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su un presupposto di fatto contrastante con la sentenza impugnata, la quale aveva affermato che la documentazione era stata prodotta in primo grado; inoltre il ricorrente non aveva indicato in modo specifico quando la documentazione fosse stata prodotta, difettando di autosufficienza. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato come norma che disciplina il termine per l’opposizione alle sanzioni amministrative, non estensibile alla sola eccezione di prescrizione quando si contesta l’esecuzione del credito

  • art. 23 L. n. 689/1981

    richiamato quale norma procedurale dell’opposizione a sanzione amministrativa, applicabile alle censure di merito contro la pretesa sanzionatoria

  • art. 615 c.p.c.

    indicato come rimedio per far valere l’opposizione all’esecuzione, compresa l’eccezione di prescrizione del credito

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per la preclusione alle nuove produzioni in appello

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    titolo del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    indicato come rimedio corretto in caso di svista percettiva del giudice sull’avvenuta produzione documentale

  • art. 28 L. n. 689/1981

    richiamato dal ricorrente quale base della prescrizione della sanzione amministrativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. resta il rimedio per far valere l’intervenuta prescrizione del credito, anche quando il credito origini da sanzione amministrativa; tale profilo non si confonde con l’opposizione agli atti o con l’opposizione al verbale/cartella soggetta a termini decadenziali.
  • Il termine decadenziale previsto per l’opposizione alle sanzioni amministrative riguarda le censure volte a contestare la pretesa sanzionatoria e i vizi degli atti presupposti, non necessariamente l’eccezione di prescrizione, che attiene all’esercizio dell’azione esecutiva.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando presuppone un fatto processuale incompatibile con quanto affermato dalla sentenza impugnata; se si deduce una svista del giudice sulla produzione di un documento, il rimedio appropriato è quello revocatorio, non la censura di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e indicare con precisione i fatti processuali rilevanti, inclusi il momento e il modo della produzione documentale su cui si fonda la censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.