Cassazione Civile, Ordinanza n. 29108/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Varese per gli anni 2012 e primo semestre 2013 nei confronti di una società costruttrice, con riferimento a unità immobiliari costruite e destinate alla vendita, qualificate come immobili-merce. In primo grado il ricorso della società fu rigettato; in appello la CTR Lombardia lo accolse ritenendo, in chiave costituzionalmente orientata, che l’art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come modificato dal d.l. n. 102 del 2013, avesse introdotto un’esenzione totale e avesse efficacia anche per i periodi d’imposta precedenti al 2014. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a, del d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 12 del 2013, e dell’art. 3 della l. n. 212 del 2000, sostenendo che la norma prevede espressamente l’esenzione solo dal 2014 e non ha effetto retroattivo. La società ha resistito eccependo inammissibilità e infondatezza del ricorso, contestando anche la debenza delle sanzioni e deducendo che l’immobile non sarebbe stato ultimato al 31 dicembre 2013, oltre a prospettare una questione di legittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che l’esenzione IMU per gli immobili-merce è stata introdotta solo per il futuro, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con norma innovativa e non interpretativa; pertanto non opera per gli anni 2012 e 2013. Ha escluso anche l’illegittimità costituzionale della diversa disciplina per i periodi anteriori al 2014, ritenendo non violati i principi di capacità contributiva, uguaglianza e ragionevolezza. Quanto alle sanzioni, ha ribadito che esse restano dovute quando il tributo continua a essere dovuto per le annualità pregresse. Inoltre ha ricordato che, ai fini IMU, il presupposto si realizza quando il bene è ultimato ed è iscrivibile in catasto, senza che l’iscrizione catastale sia presupposto necessario in senso assoluto. Poiché nel caso concreto non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto e risultava che gli immobili erano già iscritti al catasto edilizio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando gli originari ricorsi della società contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201 del 2011
come sostituto dal d.l. n. 102 del 2013, conv. in l. n. 124 del 2013
prevede l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita solo a decorrere dal 1° gennaio 2014, con portata innovativa e non retroattiva
art. 2, comma 2, lett. a, d.l. n. 102 del 2013
conv. in l. n. 12 del 2013
disciplina l’esenzione IMU dei beni-merce a partire dal 2014, senza effetti retroattivi per annualità precedenti
il principio dello Statuto del contribuente esclude che la disposizione possa essere letta come retroattiva in assenza di espressa previsione
art. 53 Cost.
non è violato dall’assoggettamento a IMU degli immobili-merce per il 2012 e 2013, perché gli immobili esprimono capacità contributiva idonea a giustificare il prelievo
art. 3 Cost.
non è violato dalla diversa disciplina temporale tra periodi anteriori e successivi al 2014, né dal trattamento differenziato delle imprese costruttrici rispetto ad altri settori
art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato quale base del presupposto impositivo ai fini dell’ICI/IMU, in relazione all’iscrivibilità del fabbricato e all’ultimazione dei lavori
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- L’esenzione fiscale introdotta per i fabbricati costruiti dall’impresa e destinati alla vendita opera solo dal momento espressamente indicato dal legislatore; in mancanza di una previsione di retroattività, non può essere applicata alle annualità precedenti.
- Quando una disposizione tributaria è chiaramente innovativa, non può essere qualificata come norma interpretativa per estenderne gli effetti ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- La diversa imposizione degli immobili-merce per gli anni precedenti all’esenzione non viola di per sé i principi di uguaglianza e ragionevolezza, né il principio di capacità contributiva, poiché il bene immobile costituisce indice di ricchezza autonomamente tassabile.
- Le sanzioni tributarie restano applicabili per le annualità in cui il tributo era ancora dovuto; l’abolizione o la modifica della disciplina per il futuro non elimina automaticamente la punibilità degli illeciti relativi ai periodi pregressi.
- Ai fini dell’imposizione immobiliare, il fabbricato è assoggettabile al tributo quando ha raggiunto lo stato di ultimazione tale da renderlo iscrivibile in catasto; l’iscrizione catastale è indice sufficiente, ma non elemento costitutivo necessario del presupposto impositivo.
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