Cassazione Penale, Sentenza n. 34370/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Arena impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra: a) il reato di usura aggravata commesso nel periodo 2009-2011 (condanna divenuta irrevocabile) e b) la partecipazione ad associazione mafiosa contestata a partire dal 10/01/2017 (sentenza poi irrevocabile nel 2022). La difesa sosteneva che l'imputato fosse già membro effettivo del clan alla data del primo reato (2009), richiamando tra l'altro la misura di prevenzione applicata nel 2017 come prova di appartenenza, e criticava il giudice dell'esecuzione per aver negato la continuazione basandosi soprattutto sull'ampio intervallo temporale tra reati senza valutare pienamente altri elementi indicativi di un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva valorizzato l'assoluzione dal reato associativo nel procedimento "Insula" (relativo al periodo 2009-2011) come dato processuale incompatibile con l'asserita adesione al sodalizio in quella fase. La Corte ha confermato che la partecipazione al sodalizio è stata ricostruita a far data dal 10/01/2017 e che la distanza temporale (circa otto anni) e l'incongruenza logica di voler considerare un reato-fine come riconducibile a un reato-mezzo commesso dopo di esso rendono infondata la continuazione. Ha altresì richiamato la distinzione tra "appartenenza" (rilevante per le misure di prevenzione) e "partecipazione" (rilevante penalmente), ribadendo che la misura di prevenzione non equivale automaticamente a prova di partecipazione penale. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L. n. 203 del 1991, art. 7 (usura aggravata)
La condanna per usura aggravata (reato-fine) è rimasta irrevocabile per i fatti commessi nel 2009-2011; la Corte ha ritenuto che tale reato non fosse stato pianificato al momento dell'ingresso nell'associazione mafiosa, atteso che l'adesione è stata ricostruita successivamente.
La norma definisce la partecipazione ad associazione mafiosa. La Corte ha dato rilievo all'assoluzione definitiva dall'accusa di associazione mafiosa nel processo "Insula" quale elemento incompatibile con l'asserita partecipazione già nel 2009.
Rilevato in riferimento alla disciplina della continuazione e alla valutazione della unità del disegno criminoso tra reati; la Corte ha applicato i principi relativi alla connessione soggettiva e teleologica dei reati.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiamato dai motivi di ricorso sul vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia adeguatamente motivato la decisione, valutando il quadro probatorio e le pronunce precedenti.
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato in relazione alle modalità di motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che non sussistesse vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Codice di procedura penale, art. 671
Norma citata nel ricorso in relazione alla competenza del giudice dell'esecuzione e alla contestazione della decisione; la Corte ha confermato la legittimità dell'operato del giudice dell'esecuzione.
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1 e 4 (codice antimafia e misure di prevenzione)
La Corte ha ribadito che il concetto di "appartenenza" usato per le misure di prevenzione è più ampio e non sovrapponibile alla nozione di "partecipazione" penalmente rilevante; quindi la misura di prevenzione applicata nel 2017 non prova di per sé la partecipazione già nel 2009.
Massime di principio
- La continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) e reati fine è possibile solo se risulta che i reati fine erano già programmati al momento in cui il soggetto si è determinato a entrare nel sodalizio; non basta la programmazione alla data di costituzione del sodalizio.
- Una precedente assoluzione definitiva dall'accusa di associazione mafiosa costituisce un forte elemento, sul piano probatorio, contrario all'affermazione di una partecipazione anteriore a quella assoluzione.
- Le misure di prevenzione che attestano "appartenenza" non equivalgono automaticamente a prova di "partecipazione" penale: appartenenza può indicare contiguità o azioni funzionali agli scopi del gruppo, mentre la partecipazione richiede un effettivo coinvolgimento associativo.
- Un ampio intervallo temporale tra reati è un elemento rilevante (ma non sempre decisivo) nella valutazione della sussistenza di un medesimo disegno criminoso; occorre valutare congiuntamente tempi, luoghi, modalità, ruoli e altri elementi probatori.
- In casi simili la difesa deve proporre prove concrete e coerenti (es. attività organizzativa, prove di incarichi o doti rituali antecedenti) per dimostrare che il piano criminoso era già presente al momento del primo fatto; l'approccio meramente assertivo è insufficiente.
- La valutazione è fattuale e bilanciata: la Corte non automaticizza il riconoscimento della continuazione per tutti i reati commessi in ambito associativo; il giudice deve motivare puntualmente perché ritiene sussistere o meno un disegno unitario.
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