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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29076/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di riesame che ha confermato in gran parte la custodia cautelare in carcere per reati di spaccio (art. 73 DPR 309/1990). Deduce violazione di legge e vizi motivazionali contestando la sussistenza dei gravi indizi in relazione a intercettazioni ritenute neutrali o non attuali, la supposizione della vicinanza temporale come mera congettura (visita al figlio presso il cui giardino è stata trovata droga) e la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, posto che i fatti risalgono al 2020; infine contesta la valutazione della personalità e della recidiva usata per fondare il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (anche per manifesta infondatezza). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base di un compendio di elementi (intercettazioni, riprese video, sequestri e perquisizioni) e che la motivazione integrata tra ordinanza genetica e riesame fosse logica e congrua. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari sulla base della personalità dell'indagato, delle modalità operative e della contestuale situazione investigativa. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), ordine di trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; nessuna remissione in libertà.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La Corte di cassazione, nei ricorsi contro ordinanze di riesame sulle misure cautelari, è limitata a un controllo di legittimità sulla congruenza e logica della motivazione: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione fattuale degli indizi e delle intercettazioni salvo manifesta illogicità o travisamento della prova
  • Le intercettazioni e le registrazioni audiovisive costituiscono elementi valutabili dal giudice di merito; le loro interpretazioni sono questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità se motivate in modo non manifestamente illogico
  • Il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari richiede una prognosi sulla possibilità di reiterazione fondata sulla personalità dell'indagato, sulle modalità del reato e sul contesto: non è necessaria la previsione di una specifica occasione nuova ma va dimostrata una situazione di probabilità prossima di recidiva
  • L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari e la decisione del Tribunale del riesame sono complementari: la motivazione del riesame può integrare e sanare eventuali carenze di quella genetica, purché l'integrazione sia logica e documentata
  • Censure generiche o non specifiche sulla insufficienza degli indizi sono inammissibili; il ricorrente deve indicare precise incongruenze o travisamenti per far valere il vizio in Cassazione

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