Cassazione Civile, Ordinanza n. 28510/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui la Regione aveva irrogato una sanzione amministrativa di circa 5.500 euro per lavori di scavo e movimentazione di terreno eseguiti senza la prescritta autorizzazione su un'area soggetta a vincolo idrogeologico. Secondo l'amministrazione, gli interventi avevano trasformato in modo permanente la destinazione d'uso del terreno, compromettendone la stabilità e accentuando il rischio di frane. I destinatari della sanzione avevano proposto opposizione, sostenendo che i lavori non avevano determinato una trasformazione irreversibile dell'intera area, che l'accertamento era stato effettuato mentre i lavori erano ancora in corso, che gli interventi erano necessari e implicitamente autorizzati dai provvedimenti rilasciati e che, in ogni caso, mancava l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo. In cassazione deducevano cinque motivi: omesso esame di un fatto decisivo relativo a una consulenza tecnica svolta in altro giudizio; violazione della norma regionale sul vincolo idrogeologico; erronea qualificazione dei lavori come trasformazione del terreno; insussistenza dell'illecito per indispensabilità degli interventi; erronea condanna alle spese; omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e mancata ammissione di testimonianze e c.t.u.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su un asserito omesso esame di elementi tratti da una consulenza tecnica di altro giudizio e comunque colpito dalla preclusione della doppia conforme; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché miravano, sotto l'apparente veste di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito; ha rigettato il quarto motivo sulle spese, osservando che la parziale soccombenza in appello giustificava la condanna; ha dichiarato inammissibile il quinto per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando inoltre che il giudice di merito aveva reputato superflue ulteriori prove alla luce del materiale già acquisito. La parte ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio; inoltre, in presenza di doppia conforme opera la preclusione al controllo sul vizio motivazionale nei limiti indicati dalla norma processuale.
La doppia conforme preclude l'esame del motivo di ricorso che deduce il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 47 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 9/2007
(1) Il vincolo idrogeologico ha per finalità la tutela dell'ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico […] , ogni attività comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso è autorizzata dalla Direzione centrale [competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali], […]. (2) Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalità di utilizzo e di occupazione o che possa compromettere la stabilità dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque
Costituiscono trasformazione del terreno gli interventi che producono una modifica permanente delle modalità di utilizzo o che compromettono la stabilità del suolo, innescano erosione o alterano il regime delle acque; non è necessario che l'intera area sia irreversibilmente modificata per integrare la violazione.
Il motivo che invocava l'assenza dell'elemento soggettivo è stato disatteso perché fondato su una diversa ricostruzione dei fatti, non idonea a scalfire l'accertamento di merito.
Le spese seguono la soccombenza, anche quando la parte abbia ottenuto un accoglimento solo su un punto preliminare non decisivo sul merito.
Non è stata ravvisata ragione per derogare alla regola della soccombenza.
La norma non è il parametro corretto per censurare la mancata ammissione di istanze istruttorie; la doglianza era comunque generica.
Il ricorso deve indicare in modo specifico e autosufficiente i capitoli di prova e gli atti richiamati, altrimenti il motivo è inammissibile.
Il giudice può reputare superflua l'ulteriore istruzione probatoria quando ritenga già raggiunta una sufficiente dimostrazione dei fatti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: se il motivo mira a sostituire l'apprezzamento del merito con quello del ricorrente, esso è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico realmente trascurato dal giudice; non basta richiamare valutazioni tecniche o probatorie svolte in un diverso giudizio, specie se la corte di merito le ha comunque esaminate e disattese.
- In presenza di doppia conforme, il controllo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- Ai fini della disciplina sul vincolo idrogeologico, integra trasformazione del terreno ogni intervento che comporti modifica permanente dell'uso del suolo o che possa comprometterne stabilità, assetto idrogeologico e regime delle acque; la violazione può essere desunta dalla documentazione complessiva, anche fotografica, senza necessità di dimostrare l'irreversibilità dell'intera area.
- L'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo non può essere escluso con affermazioni astratte sull'indispensabilità dei lavori se l'accertamento di fatto ha ritenuto che gli interventi eccedessero quanto autorizzato.
- La censura sulla mancata ammissione di prove è inammissibile se non contiene la puntuale trascrizione o indicazione dei capitoli di prova e degli atti rilevanti; inoltre il giudice di merito può respingere ulteriori istanze istruttorie quando le ritenga superflue rispetto al materiale già acquisito.
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