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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05780/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 24/03/2023 per legittimo impedimento del difensore. In secondo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 186 cod. strada, 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., sostenendo l'inutilizzabilità degli esami ematici eseguiti in ospedale perché effettuati senza valido consenso dell'interessato e senza avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; da ciò avrebbe dovuto conseguire l'assenza di prova della condotta contestata. Ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, privi di specifica critica alla motivazione impugnata e, comunque, infondati nel merito. Ha confermato che il legittimo impedimento del difensore per impegno professionale richiede tempestività dell'istanza, specificazione delle ragioni dell'essenzialità della presenza del difensore e indicazione dell'impossibilità di sostituzione; quanto ai prelievi ematici, ha ribadito che l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore può essere provato anche tramite la testimonianza dell'operatore e che, in tema di art. 186 cod. strada, la mancanza di un preventivo consenso non comporta inutilizzabilità degli esami.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non confrontate con la motivazione della Corte d'appello, la quale era logica e corretta sia sul rigetto del rinvio per legittimo impedimento del difensore sia sulla ritenuta utilizzabilità degli esami ematici. Ha inoltre escluso che potesse essere esaminata la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, poiché l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 420-ter c.p.p.

    Il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale richiede tempestiva deduzione dell'impedimento, specificazione delle ragioni che rendono essenziale la sua presenza, indicazione dell'assenza di altro codifensore e dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto.

  • art. 186 cod. strada

    Nell'accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo di campioni biologici richiesto dalla polizia giudiziaria, la disciplina speciale non prevede un preventivo consenso dell'interessato quale requisito di utilizzabilità dell'esame, oltre a quello eventualmente necessario per le operazioni sanitarie strumentali.

  • art. 356 c.p.p.

    Rilevato nel motivo di ricorso in relazione all'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante gli accertamenti, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la prova tramite deposizione dell'operatore operante.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per l'avviso della facoltà di assistenza difensiva; la Corte ha affermato che l'avviso può risultare anche da prova testimoniale dell'operatore, se adeguatamente valutata dal giudice.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di rilevare d'ufficio eventuali cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata, come la prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alla motivazione impugnata e senza puntuale indicazione delle ragioni di diritto che sorreggono il ricorso.
  • Il legittimo impedimento del difensore per altro impegno professionale è configurabile solo se l'istanza è tempestiva e supportata da indicazioni concrete sull'essenzialità della presenza del difensore nel diverso processo e sull'impossibilità di sostituzione o di avvalersi di un codifensore.
  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'accertamento alcolemico può essere provato anche tramite deposizione dell'operatore di polizia, quando il verbale non lo riporti, purché il giudice dia motivazione rigorosa sulla attendibilità e completezza della prova.
  • Il prelievo di campioni biologici eseguito per finalità di accertamento del tasso alcolemico, su richiesta della polizia giudiziaria, non è inutilizzabile per la sola mancanza di un preventivo consenso dell'interessato, poiché la disciplina speciale di settore non lo prevede come requisito autonomo di validità dell'esame.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non può essere rilevata d'ufficio un'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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