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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9733/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello e, implicitamente, del lodo arbitrale su più questioni: (1) presunta nullità dell'impugnazione per errato richiamo normativo in intestazione (riforma d.lgs. n.40/2006); (2) responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera nonostante carenze progettuali ascrivibili alla committente (richiesta di ribaltare l'esclusiva responsabilità imputata all'appaltatore); (3) contestazione del riconoscimento degli interessi convenzionali (ultra petita o violazione del giudicato interno); (4) omissione di motivazione del lodo sulla sussistenza del presupposto dell'esecuzione a regola d'arte per il pagamento del compenso forfettario finale; (5) presunta nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione (errata numerazione del quesito); (6) censura sul rigetto del ricorso incidentale relativo a danni per anomalo andamento dei lavori e relativa interpretazione del Capitolato speciale d'appalto e della normativa pubblicistica applicabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Rizzani de Eccher SPA. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sollevate: l'erroneo richiamo formale di norme mutate dalla riforma non ha determinato nullità dell'impugnazione ove le ragioni siano chiaramente esposte; la Corte d'appello ha correttamente ritenuto l'appaltatore responsabile perché aveva accettato i progetti senza manifestare dissenso e non aveva provato di essere stato ridotto a 'nudus minister'; il riconoscimento degli interessi convenzionali è legittimo in quanto richiesto e già accertato nel lodo arbitrale non impugnato su quel punto; l'omissione di motivazione del lodo circa l'esecuzione a regola d'arte giustifica la declaratoria di nullità parziale del lodo ai sensi dell'art.829 c.p.c.; l'errore materiale nella numerazione del dispositivo non determina nullità quando non crea incertezza sul contenuto della decisione; la Corte d'appello ha correttamente esaminato e motivato le questioni interpretative del contratto e il rigetto del ricorso incidentale. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di un contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 829 cod. proc. civ.

    Fondamento per dichiarare la nullità del lodo arbitrale per mancanza dell'esposizione sommaria dei motivi; tuttavia l'errata indicazione normativa non è in sé causa di inammissibilità se il vizio emerge inequivocabilmente nella censura

  • art. 830 cod. proc. civ.

    Richiamato in combinato con l'art.829 per i limiti dell'impugnazione del lodo arbitrale e per le conseguenze processuali della decisione di merito

  • d.lgs. n.40/2006

    Riforma che ha mutato alcune disposizioni processuali: la corte ha ritenuto non decisiva l'errata richiamazione formale alle norme previgenti se le ragioni di impugnazione risultano chiare

  • art. 1176 comma 2 cod. civ.

    Richiama l'obbligo dell'appaltatore di osservare i criteri della tecnica e del controllo del progetto; utilizzato per affermare la responsabilità dell'appaltatore se non prova di aver segnalato gli errori

  • art. 1655 cod. civ.

    Norma sull'appalto: interpretata insieme all'art.1176 per delineare l'obbligo dell'appaltatore e i casi di esonero, ossia la posizione di 'nudus minister' quando comprovata

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai principi del procedimento e alla valutazione delle prove e delle deduzioni processuali

  • art. 166 cod. proc. civ.

    Evocato nel contesto delle regole processuali applicabili all'istruttoria e alla motivazione

  • art. 2967 cod. civ.

    Citato nel motivo ma non decisivo: collocato fra le norme richiamate in tema di accessori e calcolo delle somme, senza diversa interpretazione sostanziale dalla Corte

  • art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn.3 e 5)

    Norma sulla cassazione per omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione: la Corte richiede stretto rispetto degli oneri di specificazione del fatto storico omesso

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio del giusto processo e della ragionevole durata: richiamato in relazione alla correttezza formale e sostanziale della decisione; la sentenza va letta nel suo insieme (dispositivo + motivazione)

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiama i principi di interpretazione e applicazione della legge processuale; utilizzata per escludere nullità quando vi è manifestazione logica della decisione

  • art. 1355 cod. civ.

    Citato nella contestazione relativa alle condizioni per il pagamento del compenso forfettario (presupposti contrattuali), ma la Corte ha ritenuto infondata la censura

  • art. 1367 cod. civ.

    Richiama le regole sull'interpretazione del contratto: la Corte d'appello ha esaminato e motivato correttamente la soluzione interpretativa adottata

  • art. 2909 cod. civ.

    Norma in materia di interessi: impiegata per dirimere la contestazione sugli interessi convenzionali; la Corte ha ritenuto che il lodo avesse già riconosciuto la loro spettanza

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione agli effetti della decisione e alla liquidazione degli accessori; la Corte ha ritenuto legittimo il conteggio degli interessi come accessori dovuti

  • art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Norma sul contributo unificato: utilizzata per disporre l'obbligo, in capo alla ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato in relazione al ricorso

Massime di principio

  • Un errato richiamo formale di una norma processuale non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se dal complesso del ricorso emerge chiaramente il vizio denunciato
  • L'appaltatore è obbligato a controllare e segnalare, nei limiti delle sue cognizioni, carenze del progetto: è esente da responsabilità solo se prova di essere stato ridotto a 'nudus minister' dal committente
  • In sede di impugnazione del lodo arbitrale la specificazione del principio di diritto o della norma ritenuta violata può essere desunta dal complesso del ricorso anche se manca l'esatta denominazione normativa, purché la censura sia individuabile
  • Le statuizioni arbitrali non impugnate su punti specifici formano giudicato interno e possono essere richiamate dalla Corte come base per le decisioni (es. riconoscimento di interessi convenzionali)
  • La sentenza deve essere letta nel suo insieme: dispositivo e motivazione vanno coniugati; errori materiali nel testo del dispositivo non comportano automaticamente nullità se non arrecano incertezza sul contenuto della decisione
  • Nell'impugnazione per omesso esame di fatti decisivi è necessario indicare con precisione il fatto storico omesso, la prova da cui risulta, il come e quando fu oggetto di discussione e la sua decisività, pena l'inammissibilità della censura

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