Cassazione Civile, Sentenza n. 9733/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello e, implicitamente, del lodo arbitrale su più questioni: (1) presunta nullità dell'impugnazione per errato richiamo normativo in intestazione (riforma d.lgs. n.40/2006); (2) responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera nonostante carenze progettuali ascrivibili alla committente (richiesta di ribaltare l'esclusiva responsabilità imputata all'appaltatore); (3) contestazione del riconoscimento degli interessi convenzionali (ultra petita o violazione del giudicato interno); (4) omissione di motivazione del lodo sulla sussistenza del presupposto dell'esecuzione a regola d'arte per il pagamento del compenso forfettario finale; (5) presunta nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione (errata numerazione del quesito); (6) censura sul rigetto del ricorso incidentale relativo a danni per anomalo andamento dei lavori e relativa interpretazione del Capitolato speciale d'appalto e della normativa pubblicistica applicabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Rizzani de Eccher SPA. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sollevate: l'erroneo richiamo formale di norme mutate dalla riforma non ha determinato nullità dell'impugnazione ove le ragioni siano chiaramente esposte; la Corte d'appello ha correttamente ritenuto l'appaltatore responsabile perché aveva accettato i progetti senza manifestare dissenso e non aveva provato di essere stato ridotto a 'nudus minister'; il riconoscimento degli interessi convenzionali è legittimo in quanto richiesto e già accertato nel lodo arbitrale non impugnato su quel punto; l'omissione di motivazione del lodo circa l'esecuzione a regola d'arte giustifica la declaratoria di nullità parziale del lodo ai sensi dell'art.829 c.p.c.; l'errore materiale nella numerazione del dispositivo non determina nullità quando non crea incertezza sul contenuto della decisione; la Corte d'appello ha correttamente esaminato e motivato le questioni interpretative del contratto e il rigetto del ricorso incidentale. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di un contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Fondamento per dichiarare la nullità del lodo arbitrale per mancanza dell'esposizione sommaria dei motivi; tuttavia l'errata indicazione normativa non è in sé causa di inammissibilità se il vizio emerge inequivocabilmente nella censura
Richiamato in combinato con l'art.829 per i limiti dell'impugnazione del lodo arbitrale e per le conseguenze processuali della decisione di merito
Riforma che ha mutato alcune disposizioni processuali: la corte ha ritenuto non decisiva l'errata richiamazione formale alle norme previgenti se le ragioni di impugnazione risultano chiare
Richiama l'obbligo dell'appaltatore di osservare i criteri della tecnica e del controllo del progetto; utilizzato per affermare la responsabilità dell'appaltatore se non prova di aver segnalato gli errori
Norma sull'appalto: interpretata insieme all'art.1176 per delineare l'obbligo dell'appaltatore e i casi di esonero, ossia la posizione di 'nudus minister' quando comprovata
Richiamato in relazione ai principi del procedimento e alla valutazione delle prove e delle deduzioni processuali
Evocato nel contesto delle regole processuali applicabili all'istruttoria e alla motivazione
Citato nel motivo ma non decisivo: collocato fra le norme richiamate in tema di accessori e calcolo delle somme, senza diversa interpretazione sostanziale dalla Corte
art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn.3 e 5)
Norma sulla cassazione per omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione: la Corte richiede stretto rispetto degli oneri di specificazione del fatto storico omesso
Principio del giusto processo e della ragionevole durata: richiamato in relazione alla correttezza formale e sostanziale della decisione; la sentenza va letta nel suo insieme (dispositivo + motivazione)
Richiama i principi di interpretazione e applicazione della legge processuale; utilizzata per escludere nullità quando vi è manifestazione logica della decisione
Citato nella contestazione relativa alle condizioni per il pagamento del compenso forfettario (presupposti contrattuali), ma la Corte ha ritenuto infondata la censura
Richiama le regole sull'interpretazione del contratto: la Corte d'appello ha esaminato e motivato correttamente la soluzione interpretativa adottata
Norma in materia di interessi: impiegata per dirimere la contestazione sugli interessi convenzionali; la Corte ha ritenuto che il lodo avesse già riconosciuto la loro spettanza
Richiamato in relazione agli effetti della decisione e alla liquidazione degli accessori; la Corte ha ritenuto legittimo il conteggio degli interessi come accessori dovuti
art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Norma sul contributo unificato: utilizzata per disporre l'obbligo, in capo alla ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato in relazione al ricorso
Massime di principio
- Un errato richiamo formale di una norma processuale non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se dal complesso del ricorso emerge chiaramente il vizio denunciato
- L'appaltatore è obbligato a controllare e segnalare, nei limiti delle sue cognizioni, carenze del progetto: è esente da responsabilità solo se prova di essere stato ridotto a 'nudus minister' dal committente
- In sede di impugnazione del lodo arbitrale la specificazione del principio di diritto o della norma ritenuta violata può essere desunta dal complesso del ricorso anche se manca l'esatta denominazione normativa, purché la censura sia individuabile
- Le statuizioni arbitrali non impugnate su punti specifici formano giudicato interno e possono essere richiamate dalla Corte come base per le decisioni (es. riconoscimento di interessi convenzionali)
- La sentenza deve essere letta nel suo insieme: dispositivo e motivazione vanno coniugati; errori materiali nel testo del dispositivo non comportano automaticamente nullità se non arrecano incertezza sul contenuto della decisione
- Nell'impugnazione per omesso esame di fatti decisivi è necessario indicare con precisione il fatto storico omesso, la prova da cui risulta, il come e quando fu oggetto di discussione e la sua decisività, pena l'inammissibilità della censura
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