Cassazione Civile, Sentenza n. 9536/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima dell'udienza di Cassazione ASCIT ha depositato atto di rinuncia al ricorso; RICCOPLAST ha depositato atto di accettazione della rinuncia (ex art. 390 c.p.c.). La Corte ha pertanto dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, richiamando l'art. 391, ultimo comma, non ha disposto nulla in ordine alle spese. Non si è pronunciato sul merito della controversia; resta efficace la sentenza della CTR.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
ASCIT impugnava in Cassazione la sentenza n. 1540/25/15 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, in parziale accoglimento dell'appello di RICCOPLAST, aveva dichiarato non dovuta la parte variabile della tariffa di igiene ambientale (TIA) per le superfici adibite a laboratori e piazzale produttivi di rifiuti speciali e aveva altresì escluso l'applicazione dell'IVA richiesta da ASCIT per il periodo 2006-2009.
Norme richiamate
atto di accettazione della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.
L'art. 390 disciplina la rinuncia al gravame: la rinuncia del ricorrente, se accettata dalla controparte, determina l'impossibilità di proseguire il giudizio d'appello in Cassazione e costituisce presupposto per l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese.
L'art. 391 regola gli effetti dell'estinzione; il richiamo al comma finale implica che, nelle ipotesi di abbandono concordato del giudizio, il giudice non provvede sulle spese (di norma le parti le compensano o non chiedono pronuncia).
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. e modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Norma emergenziale che autorizza lo svolgimento delle udienze tramite collegamento da remoto; la Corte ha svolto l'udienza in conformità a tale previsione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito: la decisione impugnata resta efficace.
- Quando le parti concordano l'abbandono del giudizio, il giudice normalmente non si pronuncia sulle spese (art. 391 c.p.c.); le spese risultano pertanto in pratica compensate o non decise.
- La rinuncia è uno strumento strategico per evitare l'esito incerto di un giudizio di legittimità o per consolidare la situazione risultante dalla sentenza impugnata; chi rinuncia deve valutare le conseguenze pratiche (efficacia della sentenza impugnata, possibili rimborsi o esecuzioni).
- La forma e i tempi contano: la rinuncia deve essere depositata formalmente; l'accettazione della controparte è il presupposto per l'estinzione. Se la controparte non accetta, il ricorso può proseguire.
- L'estinzione del giudizio non preclude, salvo diversi rimedi, le conseguenze sostanziali già prodotte dalla sentenza impugnata (ad es. esecuzioni o effetti tributari), pertanto è opportuno verificare eventuali scadenze processuali o amministrative correlate.
- Le udienze svolte da remoto, nelle ipotesi previste dalle disposizioni emergenziali, sono valide e non pregiudicano l'efficacia degli atti di rinuncia o accettazione depositati dalle parti.
Testo integrale
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