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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9525/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla qualificazione ai fini IVA di fatture emesse da Trieste Marine Terminal nei confronti di Delta S.p.A. per la messa a disposizione di un'area attrezzata nel porto (ispezione, piccole riparazioni e lavaggio di contenitori e mezzi). L'Agenzia contestava la non imponibilità ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 6, D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che si trattava di mera locazione di immobile strumentale soggetto a IVA (prestazione autonoma) e che le operazioni di revisione dei container potevano essere effettuate anche altrove e dunque non riflettevano direttamente le attività portuali espressamente tutelate dalla norma. La C.T.R. aveva invece accolto l'appello della contribuente ritenendo le prestazioni non imponibili; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il principio secondo cui l'art. 9(1)(n.6) va interpretato in termini sostanziali e funzionali: la non imponibilità si applica alle prestazioni che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni/mezzi di trasporto, e può operare anche per prestazioni accessorie o per luoghi secondari se funzionalmente collegate. La Corte ha ritenuto che la messa a disposizione dell'area attrezzata fosse strumentale alle attività svolte dalla T.O. Delta e, in quanto accessoria alla prestazione portuale principale, soggetta allo stesso trattamento fiscale di non imponibilità. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in Euro 4.100,00 per compensi) e alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, primo comma, n. 6

    i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari

    La Corte ha interpretato la norma in senso sostanziale e funzionale: rileva il nesso di strumentalità tra la prestazione e il funzionamento/manutenzione degli impianti o il movimento dei mezzi; la non imponibilità può applicarsi anche a prestazioni accessorie o svolte in luoghi secondari funzionalmente collegati.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, ultimo comma

    Richiamato come criterio di territorialità; l'art. 9 esclude l'applicazione della territorialità per i servizi portuali attinenti agli scambi internazionali, giustificando un'interpretazione funzionale della norma.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 12

    Regola l'accessorietà: la Corte ha applicato il principio che la prestazione accessoria segue il trattamento fiscale della prestazione principale se le due formano un'unità economica inscindibile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, secondo comma, n. 1

    Il contratto di concessione/locazione di beni è qualificato come prestazione di servizi; tale qualificazione non impedisce che la prestazione sia accessoria e quindi goda dello stesso trattamento fiscale della prestazione principale.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 78(1)(b)

    Richiamata per il principio di accessorietà in ambito comunitario: le prestazioni accessorie seguono il trattamento della prestazione principale quando costituiscono un'unica operazione economica.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Norma invocata dal ricorrente come motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto).

  • Giurisprudenza comunitaria e nazionale (Corte di Giustizia C-76/99, C-42/14, C-392/11, nonché Cass. Sez. 5 n. 26183/2014, n. 26368/2019, n. 31770/2019)

    I precedenti sono stati richiamati per consolidare il principio che la non imponibilità può estendersi alle prestazioni accessorie e che l'analisi deve essere funzionale e sostanziale, non meramente formale.

  • Agenzia delle Entrate, pareri n. 95 del 25/3/2020 e n. 501 del 27/10/2020

    I pareri amministrativi sono citati come supporto alla lettura funzionale della norma, ammettendo la non imponibilità anche per luoghi secondari quando vi sia connessione funzionale con il porto.

Massime di principio

  • La non imponibilità ex art. 9(1)(n.6) DPR 633/1972 va valutata con un criterio sostanziale e funzionale: conta il nesso di strumentalità della prestazione con il funzionamento/manutenzione degli impianti o con il movimento dei mezzi, non solo la denominazione contrattuale.
  • Le prestazioni accessorie, se strettamente connesse e inscindibili dalla prestazione principale portuale, seguono lo stesso trattamento fiscale (non imponibilità) anche se rese da soggetti diversi o consistenti nella concessione/locazione di aree/beni.
  • Il requisito del "locus" previsto dall'art. 9 non è necessariamente inteso in senso formale: un luogo secondario può essere considerato accessorio rispetto al porto se funzionalmente collegato alle attività portuali.
  • La circostanza che un'attività possa essere teoricamente svolta anche altrove non esclude la non imponibilità quando, nel caso concreto, essa risulti funzionalmente indispensabile o accessoria all'attività portuale principale.
  • In contenziosi simili è essenziale dimostrare (o confutare) il nesso di strumentalità tra la prestazione contestata e il servizio portuale principale; la documentazione contrattuale e la concreta destinazione d'uso dell'area/servizio sono elementi chiave.
  • Chi impugna (Amministrazione finanziaria) sopporta il rischio delle spese se il ricorso è rigettato: valutare il merito sostanziale e la giurisprudenza prima di procedere in cassazione.

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