Cassazione Civile, Sentenza n. 9588/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento per vizi dell'autovettura usata (Porsche 911) acquistata dalla resistente; il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d'appello di Milano confermò ritenendo che, per l'anzianità del veicolo, il prezzo pagato e le verifiche e prove stradali compiute dall'acquirente, non potesse operare la garanzia. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione degli artt. 1490 e 1494 c.c. e degli artt. 128, 129, 130 e 134 del codice del consumo: in sostanza si contestava che la Corte d'appello non avesse verificato se il vizio fosse preesistente alla vendita e se il bene fosse conforme al contratto, e avesse ingiustamente escluso la garanzia in ragione della vetustà, del prezzo e delle prove effettuate dall'acquirente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la sentenza impugnata non abbia confrontato adeguatamente i fatti accertati con la fattispecie normativa (art. 1490 c.c. e norme del codice del consumo) e che la semplice vetustà, il prezzo pagato e le verifiche preliminari non escludono automaticamente la garanzia per vizi. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in altra composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1490 cod. civ.
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia priva di vizi che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore; il giudice deve accertare se il vizio esistesse al momento della consegna.
art. 1494 cod. civ.
Disciplina le azioni esperibili in caso di vizi (risoluzione o riduzione del prezzo e risarcimento), richiamata in riferimento alle conseguenze della responsabilità per vizi.
art. 128 codice del consumo
La vendita di beni usati non esclude automaticamente la responsabilità del venditore; la vetustà non esonera il venditore salvo diverso accordo validamente convenuto.
art. 129 codice del consumo
Il venditore deve consegnare un bene conforme al contratto; il giudice deve verificare la conformità secondo i parametri indicati dalla norma.
art. 130 codice del consumo
Regole relative all'onere della prova e ai rimedi nella vendita ai consumatori, richiamata per la valutazione della conformità e della responsabilità.
art. 134 codice del consumo
Prevede rimedi e tutele a favore del consumatore in caso di inosservanza delle norme sulla vendita di beni di consumo.
art. 115 cod. proc. civ.
Norma sulla valutazione della prova; citata nel motivo processuale ma la relativa doglianza è stata assorbita.
art. 116 cod. proc. civ.
Riguarda l'onere della prova; citata nella doglianza ma poi assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 21204, 19/10/2016 (Rv. 641673)
La clausola contrattuale "vista e piaciuta" esonera il venditore dalla garanzia solo per i vizi riconoscibili con la normale diligenza e non per i vizi occulti o non rilevabili con i normali controlli; non può esonerare per difetti emersi successivamente ai controlli.
Massime di principio
- La vendita di un bene usato non esonera automaticamente il venditore dalla garanzia per i vizi: il giudice deve accertare se il vizio esistesse al momento della consegna e se renda il bene inidoneo all'uso o ne diminuisca il valore in modo apprezzabile.
- La clausola "vista e piaciuta" tutela il venditore solo rispetto ai vizi manifesti riconoscibili con la normale diligenza; non copre i vizi occulti o quelli non identificabili con normali verifiche.
- La vetustà del bene, il prezzo pagato e il fatto che l'acquirente abbia effettuato prove o ispezioni non bastano di per sé ad escludere la responsabilità del venditore: rileva se il vizio era o meno riconducibile allo stato del bene al momento della vendita.
- In caso di controversia il giudice deve confrontare i fatti accertati con la fattispecie normativa (art. 1490 c.c. e norme del codice del consumo) e motivare tale confronto; l'omesso esame di elementi decisivi può determinare la cassazione con rinvio.
- Per tutelarsi, l'acquirente dovrebbe documentare tempestivamente i vizi, conservare prove (perizie, rapporti di officina, date di insorgenza) e valutare l'esperimento di consulenza tecnica (CTU) o di perizia di parte; il venditore può documentare le condizioni del bene al momento della vendita.
- Nei contratti consumeristici, verificare sempre la conformità al contratto (art. 129 codice del consumo) e considerare che i rimedi a favore del consumatore sono stringenti; un accordo scritto che limiti la garanzia deve essere valutato alla luce della buona fede e della normativa a tutela del consumatore.
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