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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9588/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento per vizi dell'autovettura usata (Porsche 911) acquistata dalla resistente; il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d'appello di Milano confermò ritenendo che, per l'anzianità del veicolo, il prezzo pagato e le verifiche e prove stradali compiute dall'acquirente, non potesse operare la garanzia. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione degli artt. 1490 e 1494 c.c. e degli artt. 128, 129, 130 e 134 del codice del consumo: in sostanza si contestava che la Corte d'appello non avesse verificato se il vizio fosse preesistente alla vendita e se il bene fosse conforme al contratto, e avesse ingiustamente escluso la garanzia in ragione della vetustà, del prezzo e delle prove effettuate dall'acquirente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la sentenza impugnata non abbia confrontato adeguatamente i fatti accertati con la fattispecie normativa (art. 1490 c.c. e norme del codice del consumo) e che la semplice vetustà, il prezzo pagato e le verifiche preliminari non escludono automaticamente la garanzia per vizi. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in altra composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1490 cod. civ.

    Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia priva di vizi che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore; il giudice deve accertare se il vizio esistesse al momento della consegna.

  • art. 1494 cod. civ.

    Disciplina le azioni esperibili in caso di vizi (risoluzione o riduzione del prezzo e risarcimento), richiamata in riferimento alle conseguenze della responsabilità per vizi.

  • art. 128 codice del consumo

    La vendita di beni usati non esclude automaticamente la responsabilità del venditore; la vetustà non esonera il venditore salvo diverso accordo validamente convenuto.

  • art. 129 codice del consumo

    Il venditore deve consegnare un bene conforme al contratto; il giudice deve verificare la conformità secondo i parametri indicati dalla norma.

  • art. 130 codice del consumo

    Regole relative all'onere della prova e ai rimedi nella vendita ai consumatori, richiamata per la valutazione della conformità e della responsabilità.

  • art. 134 codice del consumo

    Prevede rimedi e tutele a favore del consumatore in caso di inosservanza delle norme sulla vendita di beni di consumo.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Norma sulla valutazione della prova; citata nel motivo processuale ma la relativa doglianza è stata assorbita.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Riguarda l'onere della prova; citata nella doglianza ma poi assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 21204, 19/10/2016 (Rv. 641673)

    La clausola contrattuale "vista e piaciuta" esonera il venditore dalla garanzia solo per i vizi riconoscibili con la normale diligenza e non per i vizi occulti o non rilevabili con i normali controlli; non può esonerare per difetti emersi successivamente ai controlli.

Massime di principio

  • La vendita di un bene usato non esonera automaticamente il venditore dalla garanzia per i vizi: il giudice deve accertare se il vizio esistesse al momento della consegna e se renda il bene inidoneo all'uso o ne diminuisca il valore in modo apprezzabile.
  • La clausola "vista e piaciuta" tutela il venditore solo rispetto ai vizi manifesti riconoscibili con la normale diligenza; non copre i vizi occulti o quelli non identificabili con normali verifiche.
  • La vetustà del bene, il prezzo pagato e il fatto che l'acquirente abbia effettuato prove o ispezioni non bastano di per sé ad escludere la responsabilità del venditore: rileva se il vizio era o meno riconducibile allo stato del bene al momento della vendita.
  • In caso di controversia il giudice deve confrontare i fatti accertati con la fattispecie normativa (art. 1490 c.c. e norme del codice del consumo) e motivare tale confronto; l'omesso esame di elementi decisivi può determinare la cassazione con rinvio.
  • Per tutelarsi, l'acquirente dovrebbe documentare tempestivamente i vizi, conservare prove (perizie, rapporti di officina, date di insorgenza) e valutare l'esperimento di consulenza tecnica (CTU) o di perizia di parte; il venditore può documentare le condizioni del bene al momento della vendita.
  • Nei contratti consumeristici, verificare sempre la conformità al contratto (art. 129 codice del consumo) e considerare che i rimedi a favore del consumatore sono stringenti; un accordo scritto che limiti la garanzia deve essere valutato alla luce della buona fede e della normativa a tutela del consumatore.

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