Cassazione Civile, Ordinanza n. 14928/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2011, con cui l'Ufficio, in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, aveva determinato induttivamente il reddito societario ai fini Ires, Iva e Irap, oltre accessori. La società aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva respinto il ricorso. In appello la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile il gravame per asserita tardività, ritenendo scaduto il termine per impugnare la sentenza di primo grado non notificata. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 115, 116, 132 e 155 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'appello era stato notificato tempestivamente il 7.1.2019, mentre la CTR aveva erroneamente considerato come data utile il 5.1.2019 senza applicare la proroga al primo giorno non festivo per la scadenza cadente di sabato e aveva inoltre ritenuto, senza adeguata verifica, che la notifica fosse avvenuta l'8.1.2019.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha osservato che, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 5.6.2018 e non notificata, il termine semestrale scadeva il 5.12.2018; sommati i 31 giorni di sospensione feriale, la scadenza cadeva il 5.1.2019, che era un sabato. In applicazione dell'art. 155, quinto comma, c.p.c., il termine si prorogava quindi al primo giorno non festivo utile, cioè al 7.1.2019, dopo la domenica 6.1.2019. Inoltre la società aveva documentato che la notifica dell'appello a mezzo PEC era stata ricevuta dall'Amministrazione finanziaria proprio il 7.1.2019 alle ore 19:34. La declaratoria di inammissibilità per tardività è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
È stata utilizzata come base formale del motivo di ricorso, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla declaratoria di tardività dell'appello.
È la norma che disciplina il termine per proporre impugnazione nel processo tributario; la Corte ne ha verificato l'applicazione in concreto rispetto alla decorrenza del termine semestrale e alla sospensione feriale.
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata nella valutazione delle risultanze di causa.
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata nella valutazione delle prove documentali, in particolare della notifica via PEC.
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha applicato la regola secondo cui la scadenza del termine che cade di sabato è prorogata al primo giorno non festivo successivo.
Richiamato dalla ricorrente come parametro sulla ripartizione dell'onere della prova nella verifica della data di notifica dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata, il termine semestrale per l'impugnazione va calcolato aggiungendo anche la sospensione feriale; se la scadenza cade di sabato, si applica la proroga al primo giorno non festivo successivo prevista dall'art. 155, quinto comma, c.p.c.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il giudice di merito deve verificare le risultanze documentali sulla data di perfezionamento della notifica, senza arrestarsi a un dato non controllato o apoditticamente ritenuto non contestato.
- La notifica dell'atto di appello eseguita a mezzo PEC si considera tempestiva se la ricezione da parte del destinatario interviene entro il termine prorogato secondo la disciplina processuale applicabile.
- La declaratoria di inammissibilità per tardività è erronea quando il giudice omette di considerare che la scadenza del termine cade in un giorno soggetto a proroga legale e quando le prove in atti dimostrano la tempestiva notificazione dell'impugnazione.
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