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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47069/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha respinto il riesame del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Torre Annunziata su immobili del complesso turistico "Vivi Natura". Il motivo unico denuncia l'utilizzabilità degli atti di indagine compiuti il 10 aprile, 18 ottobre e 11 ottobre 2021, sostenendo che tali attività sono state eseguite oltre il termine massimo delle indagini preliminari (termine già prorogato e decorso al 29 marzo 2019) rispetto alla notizia di reato originaria iscritta nel 2017 per edificazione senza permesso di costruire. Si sostiene che i nuovi accertamenti non sarebbero che approfondimenti sul medesimo fatto originario e quindi inutilizzabili ai fini del sequestro, rendendo illegittimo il provvedimento cautelare fondato su tali atti. Inoltre è rilevata la tardività della richiesta di trattazione orale presentata da un difensore sopravvenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la richiesta di trattazione orale era tardiva e legittimamente respinta. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla inutilizzabilità degli atti: gli accertamenti del 2021 riguardano fatti diversi e successivi rispetto alla notizia di reato del 2017 (la lottizzazione abusiva è emersa in relazione ad opere realizzate dopo marzo 2020), per cui il termine delle indagini relative al procedimento del 2017 non impedisce l'utilizzazione dei nuovi elementi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera la lottizzazione abusiva reato progressivo e ha precisato che l'inutilizzabilità prevista dall'art. 414 c.p.p. colpisce solo atti concernenti lo stesso fatto già indagato. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c)

    Richiamato come norma penale ricollegata all'ipotesi di lottizzazione abusiva oggetto del sequestro; la Corte ha ritenuto che la fattispecie possa riguardare interventi realizzati in epoca successiva rispetto alle precedenti indagini.

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1

    Richiamato in relazione al reato di costruzione non autorizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico; costituisce una delle fattispecie per le quali è stato disposto il sequestro.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e c)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione). È la norma formale su cui il ricorso è stato articolato.

  • codice di procedura penale, art. 414

    Norma sulla inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la chiusura dell'indagine per i medesimi fatti: la Corte interpreta che l'inutilizzabilità colpisce solo atti relativi allo stesso fatto oggetto della precedente indagine archiviata e non si estende automaticamente a fatti diversi o successivi anche se collegati.

  • Regola procedurale interna sui termini per la richiesta di trattazione orale (termine: 25 giorni prima dell'udienza)

    La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di trattazione orale presentata tardivamente; la sostituzione o la rinuncia dei difensori non prolunga automaticamente il termine per proporre la trattazione orale.

Massime di principio

  • La utilizzabilità di atti investigativi successivi al termine delle indagini preliminari è ammessa quando tali atti riguardano fatti diversi o successivi rispetto a quelli già iscritti, specialmente se emergono elementi verificabili in epoche successive che configurano una nuova realtà di reato.
  • Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto (es. da edificazione senza permesso a lottizzazione abusiva) non rende automaticamente inutilizzabili gli atti validi se sussistono nuove azioni o eventi sopravvenuti che integrano autonomamente la nuova fattispecie.
  • La lottizzazione abusiva è reato progressivo: interventi successivi possono integrare il reato anche se collegati ad atti precedenti; pertanto l'attività istruttoria su interventi posteri può legittimamente fondare misure cautelari.
  • Le eccezioni di inutilizzabilità connesse alla scadenza dei termini delle indagini devono dimostrare che gli atti contestati si riferiscono esattamente alla medesima realtà fattuale già soggetta a termine e senza nuovi elementi temporali: altrimenti l'eccezione è infondata.
  • Sul piano processuale, le istanze procedurali (es. richiesta di trattazione orale) devono rispettare i termini stabiliti; la sostituzione o la rinuncia dei difensori non sospende automaticamente tali termini, con rischio di inammissibilità e sanzioni.
  • In situazioni simili è prudente documentare temporalmente le opere e gli eventi (prove fotografiche, certificazioni, sopralluoghi) che attestino la sopravvenienza di fatti rispetto alle indagini precedenti, dimostrando la differenza e la novità degli elementi oggetto di nuovo accertamento.

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