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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26608/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avente diritto)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennizzo, condannando il Ministero anche alle spese, ma la parte istante aveva già impugnato il primo decreto perché le spese di merito erano state liquidate sotto i minimi. La Cassazione aveva accolto quel ricorso e rinviato per la sola rideterminazione delle spese. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha liquidato nuovamente le spese del precedente grado, ha liquidato le spese del giudizio di cassazione e ha compensato per metà le spese della fase di riassunzione. Contro tale decreto la parte istante ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 92 c.p.c., perché la compensazione del 50% delle spese del giudizio di riassunzione sarebbe stata disposta senza gravi ed eccezionali ragioni, solo per il fatto che il Ministero non si era opposto alla domanda; (2) violazione degli artt. 91 e 2233, comma 2, c.c., oltre che del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018, per avere la Corte territoriale liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi e senza riconoscere la fase istruttoria, nonostante la costituzione del Ministero e l'esame dei suoi scritti difensivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e respinto il secondo. Ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese della fase di riassunzione, perché la mancata opposizione del Ministero non costituisce di per sé un grave ed eccezionale motivo di compensazione, essendo comunque la parte istante costretta ad adire il giudice per ottenere tutela. Ha invece escluso che la liquidazione delle spese fosse inferiore ai minimi tariffari, correggendo la motivazione del decreto: nel giudizio di equa riparazione la fase istruttoria/di trattazione è comunque dovuta e comprende anche l'esame degli scritti e documenti della controparte; tuttavia, nel caso concreto, applicando lo scaglione corretto sul valore del disputatum, l'importo di euro 915,00 per il giudizio di rinvio restava ampiamente superiore ai minimi anche includendo quella fase. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato nei limiti accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito, condannando il Ministero a pagare le spese del precedente grado di merito, aumentate di euro 283,50 per la fase istruttoria, oltre alle ulteriori spese del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro della ragionevole durata del processo, la cui violazione fonda la domanda di equa riparazione.

  • L. n. 89 del 2001

    Individuata come disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede presupposti rigorosi; la mancata opposizione della controparte alla domanda non integra, da sola, gravi ed eccezionali motivi.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Evocato quale criterio di adeguatezza del compenso professionale all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

  • D.M. n. 55/2014

    Usato come parametro tariffario per la liquidazione dei compensi dell'avvocato; la fase istruttoria non è eludibile quando la parte si costituisce e vanno esaminati atti e documenti avversari.

  • D.M. n. 37/2018

    Richiamato dalla ricorrente come fonte di aggiornamento dei parametri forensi.

  • art. 93 c.p.c.

    La Corte richiama la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione del provvedimento impugnato e decide nel merito senza rinvio, perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, la mancata opposizione dell'amministrazione alla domanda non costituisce, di per sé, un grave ed eccezionale motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese, quando la parte istante sia comunque stata costretta a proporre ricorso per ottenere tutela.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi nel giudizio di equa riparazione, la fase istruttoria/trattazione è in linea di principio dovuta quando la controparte si costituisce e il difensore deve esaminare gli atti e i documenti avversari.
  • Nella fase di rinvio per la sola liquidazione delle spese, il valore della causa va determinato in base al disputatum relativo a quella fase.
  • Se la Corte di cassazione può decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, può correggere la motivazione del provvedimento impugnato e rideterminare direttamente le spese.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve essere verificata anche rispetto ai minimi tariffari, ma l'errore sullo scaglione di valore non comporta automaticamente illegittimità della liquidazione se l'importo concretamente riconosciuto resta superiore ai minimi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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