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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23675/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La lite nasce da una comunione ereditaria avente ad oggetto vari terreni e un fabbricato rurale. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda del comproprietario ricorrente, dichiarandolo proprietario esclusivo per usucapione dei beni comuni. In appello, invece, la decisione è stata riformata sul rilievo che non fosse provato il possesso utile ad usucapionem, mentre è stato riconosciuto al medesimo ricorrente un importo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione del fabbricato. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, perché la Corte d'appello avrebbe trascurato plurimi elementi istruttori favorevoli, tra cui testimonianze e il possesso esclusivo delle chiavi e della residenza nel fabbricato; 2) violazione delle norme su possesso, comunione e usucapione, assumendo che fosse maturato il giudicato interno sulla durata ultraventennale del possesso e che la prova del possesso esclusivo risultasse dalle prove testimoniali e dall'adesione di altri coeredi alla domanda di usucapione; 3) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale, nel quantificare il rimborso, ridotto le spese risarcibili sulla base di valutazioni officiose e senza corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza impugnata era motivata in modo riconoscibile e plausibile, e perché, in tema di usucapione tra comproprietari, occorre la prova del possesso ad excludendum, cioè di un dominio esclusivo esercitato per il tempo utile in modo incompatibile con il possesso altrui; tale prova non era stata raggiunta, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha rigettato anche il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello non aveva pronunciato d'ufficio su eccezioni nuove, ma aveva soltanto verificato il corredo probatorio delle spese dedotte a sostegno della domanda di rimborso, escludendo quelle non domandate, non provate o non riferibili alla comunione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente; non basta il dissenso sulla valutazione delle prove quando la ratio decidendi sia individuabile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza, ritenuto rispettato dalla decisione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sull'uso delle prove non è ammissibile quando mira a rivalutare il merito; il giudice di merito può selezionare gli elementi probatori ritenuti più attendibili.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testi è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione plausibile.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sul possesso e sull'usucapione, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 1140 c.c.

    Il possesso deve essere allegato e provato secondo i requisiti utili all'usucapione; nel caso concreto non è stato provato il possesso esclusivo.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interversione/qualificazione del possesso, ma senza esito favorevole.

  • art. 1146 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla successione nel possesso, senza rilievo decisivo nel caso.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione richiede il possesso continuato per il tempo di legge; tra comproprietari è necessaria la prova del possesso esclusivo ad excludendum.

  • art. 1164 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interversione del possesso, ma senza che ne sia stata ritenuta provata l'applicazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è stata ravvisata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice d'appello si è limitato a verificare la prova delle spese dedotte.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta non illustrata e comunque non decisiva nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza, la nullità ex art. 132 n. 4 c.p.c. ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente; non è sufficiente che la parte non condivida la valutazione del materiale istruttorio se la ratio decidendi è chiaramente individuabile.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove testimoniali e documentali: l'apprezzamento dell'attendibilità dei testi e la scelta delle risultanze ritenute decisive appartengono al giudice di merito, purché la motivazione sia logicamente plausibile.
  • L'usucapione tra comproprietari richiede una prova rigorosa del possesso ad excludendum, cioè dell'esercizio esclusivo del potere di fatto sulla cosa comune per il tempo utile, in modo incompatibile con il possesso degli altri compartecipi.
  • Ai fini dell'usucapione non basta dimostrare che un solo comproprietario abbia utilizzato il bene, lo abbia abitato, custodito le chiavi o effettuato manutenzioni: occorre provare che gli altri comproprietari siano stati esclusi, per l'intero periodo utile, da ogni attività riconducibile al possesso.
  • Quando il giudice quantifica il rimborso di spese sostenute in relazione a beni comuni, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se si limita a verificare la pertinenza, la prova e l'ammissibilità delle spese allegate, escludendo quelle non domandate, non provate o non riferibili alla comunione.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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