Cassazione Civile, Ordinanza n. 21728/2022 del 08/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società, quale cessionaria del credito di una società in liquidazione, agiva per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate su due conti correnti bancari, chiedendo la restituzione di importi riferiti a interessi usurari, interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese non dovute. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la Corte d'appello aveva riformato parzialmente la decisione, riconoscendo un ulteriore importo su uno dei conti e confermando il resto. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 167 c.p.c. per avere la Corte territoriale qualificato i versamenti come solutori e ritenuto irrilevante la chiusura del rapporto ai fini della ripetizione; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita mancata contestazione da parte della banca e per la valutazione sull’onere della prova e sul disconoscimento delle copie dei contratti; 3) violazione degli artt. 101 c.p.c., 2697 c.c. e 3 e 24 Cost. per avere il giudice ritenuto ammissibile l’eccezione di prescrizione anche senza specifica indicazione delle singole rimesse solutorie, e per avere individuato d’ufficio i versamenti rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse e per mancata censura della ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; il secondo motivo inammissibile perché la doglianza sulla non contestazione non era specificamente allegata, la questione dell’onere della prova era oggetto di valutazione officiosa del giudice di merito e il profilo sul disconoscimento non colpiva la ratio decisiva; il terzo motivo inammissibile perché la decisione era conforme al principio di diritto di legittimità sull’onere di allegazione dell’eccezione di prescrizione nei rapporti bancari e, comunque, non era stata adeguatamente attaccata la motivazione sulla natura non affidata dei conti e sulla natura solutoria delle rimesse. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della denuncia di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura non è stata ritenuta decisiva perché non colpiva la ratio della sentenza impugnata.
Invocato per contestare la valutazione delle prove e il principio di non contestazione; la Corte ha escluso che la censura fosse formulata in modo specifico e decisivo.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di decisività e di specificità.
Richiamato in relazione alle difese della banca e alla pretesa mancata contestazione di fatti costitutivi della domanda.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato come base formale dei motivi di ricorso, ma le censure sono state reputate inammissibili.
Richiamato sia per l’onere della prova dei fatti costitutivi della domanda sia per l’onere di allegazione sull’eccezione di prescrizione; la Corte ribadisce che l’onere probatorio sui fatti costitutivi resta in capo all’attore e che l’eccezione di prescrizione è sufficiente se viene allegata l’inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersene.
Richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ravvisasse violazioni rilevanti nella decisione impugnata.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma senza esito utile.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma senza esito utile.
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Cass., Sez. U., n. 15895 del 2019
Richiamata per il principio secondo cui, in tema di prescrizione estintiva nei rapporti di conto corrente, l’onere di allegazione del convenuto è soddisfatto con l’inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersene, senza necessità di indicare le singole rimesse solutorie.
Cass. n. 12840 del 2017
Richiamata per il principio di specificità richiesto quando si denunci l’omessa considerazione del fatto che la controparte non abbia contestato una circostanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, la censura di legittimità deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; un motivo è inammissibile se attacca un presupposto che il giudice di merito non ha posto a fondamento della decisione o se manca di interesse concreto.
- L’azione di ripetizione delle somme indebitamente pagate su conto corrente presuppone la prova dei fatti costitutivi della domanda; se manca la produzione del contratto e degli estratti conto per l’intero rapporto, il giudice può ritenere insussistente un interesse utile a disconoscere le copie prodotte dalla banca quando l’eventuale inutilizzabilità della documentazione porterebbe comunque al rigetto integrale della domanda.
- Nel rapporto di conto corrente non affidato, i versamenti effettuati su conto scoperto possono essere qualificati come solutori e non ripristinatori; la loro ripetibilità e la decorrenza della prescrizione vanno valutate in coerenza con tale qualificazione.
- In tema di prescrizione estintiva eccepita dalla banca contro l’azione di ripetizione di indebito, l’onere di allegazione del convenuto è soddisfatto con la deduzione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersi della prescrizione, senza necessità di indicare analiticamente tutte le singole rimesse solutorie.
- La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede una specifica indicazione degli atti difensivi avversari e dei punti rimasti incontestati; la mera affermazione apodittica della mancata contestazione non è sufficiente in cassazione.
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