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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22837/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Un comune aveva ottenuto dalla regione un finanziamento di 1.000.000 di euro destinato alla costruzione di un plesso scolastico e aveva riversato le somme alla fondazione attuatrice dell'intervento. A seguito della rendicontazione dell'opera e della sopravvenuta liquidazione volontaria della fondazione, la regione aveva dichiarato la decadenza del comune dal contributo con decreto dirigenziale, ritenendo non raggiunti gli obiettivi del finanziamento e avviando il recupero delle somme mediante compensazione con altri trasferimenti. Il comune aveva agito per accertare l'infondatezza della pretesa creditoria regionale e l'illegittimità della ripetizione/compensazione. Il ricorso per cassazione censurava la decisione della corte d'appello che aveva attribuito la controversia alla giurisdizione amministrativa, sostenendo che il petitum sostanziale riguardava invece l'accertamento negativo di un asserito inadempimento nella fase esecutiva del rapporto di finanziamento, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario; il ricorrente denunciava la falsa applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. e la mancata considerazione della reale natura della domanda.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la controversia non riguardava l'esercizio di poteri pubblicistici di autotutela su un provvedimento di finanziamento per vizi originari o per sopravvenute valutazioni di interesse pubblico, ma la fase esecutiva del rapporto e il dedotto inadempimento del beneficiario rispetto alle condizioni di conservazione del contributo. Di conseguenza, la posizione incisa era di diritto soggettivo e la giurisdizione spettava al giudice ordinario. La sentenza d'appello è stata cassata e la Corte ha dichiarato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, con rinvio al Tribunale di Milano per il merito; le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 1 c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione per denunciare la decisione sulla giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.

    attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sugli accordi tra pubbliche amministrazioni nelle relative fasi di formazione, conclusione ed esecuzione, ma non sulle controversie che attengono alla mera fase di erogazione o al ritiro del contributo per asserito inadempimento del destinatario.

  • artt. 11, comma 5, e 15 l. 241/1990

    richiamati per qualificare gli accordi tra pubbliche amministrazioni; la Corte precisa che la sola esistenza di un protocollo d'intesa non basta a devolvere ogni vicenda patrimoniale alla giurisdizione amministrativa.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio, non alla sola formula letterale delle domande.
  • La controversia sulla revoca o decadenza di un finanziamento pubblico spetta al giudice ordinario quando l'amministrazione contesti al beneficiario un inadempimento sopravvenuto alle condizioni del contributo, senza esercitare poteri discrezionali di autotutela su un provvedimento viziato o sopravvenutamente non più conforme all'interesse pubblico.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva sugli accordi tra pubbliche amministrazioni opera solo quando il giudizio abbia come oggetto immediato l'accordo stesso; restano invece devolute al giudice ordinario le controversie meramente patrimoniali o relative alla fase di esecuzione del rapporto e al recupero del contributo per dedotto inadempimento.
  • Quando il provvedimento di decadenza si fonda su fatti sopravvenuti nella fase realizzativa dell'intervento finanziato e non su vizi originari del titolo o su una rivalutazione dell'interesse pubblico, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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