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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9629/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma del 02/11/2021 denunciando: (1) estinzione del reato per prescrizione (sostiene che il termine massimo, dato il fallimento dichiarato il 22/03/2011 e la pena edittale, sarebbe maturato il 22/03/2021); (2) assenza dell'elemento soggettivo (dolo) per la bancarotta fraudolenta documentale, poiché i fatti contestati sarebbero anteriori alla sua nomina ad amministratore e non vi sarebbe prova di ricezione dell'invito della curatela a consegnare la contabilità; (3) violazione della regola "oltre ogni ragionevole dubbio" per insufficienza e genericità della prova; (4) richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi come manifestamente infondati. Sul punto della prescrizione la Corte ha ricostruito il termine massimo: termine base di 10 anni (art.157 c.p.) dal 22/03/2011 al 22/03/2021, aumento di un quarto ex art.161 c.p. (fino al 22/09/2023) e aggiunta dei giorni di sospensione del processo pari a 273 giorni, determinando il termine massimo di prescrizione al 20/06/2024, dunque non ancora maturato. Sulla questione del dolo per la bancarotta fraudolenta documentale la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito abbia fornito motivazione logica e non contraddittoria: esistenza di bilancio al 31/12/2008, trasferimento della documentazione col subentro in carica, missiva della curatela risultata in "compiuta giacenza" (non irreperibilità), e la finalità di arrecare danno ai creditori. La Corte ha inoltre ricordato il divieto per la Cassazione di riesaminare la valutazione di merito e le risultanze probatorie in fatto. Il motivo sulla insufficiente prova è stato ritenuto generico. La richiesta di sospensione condizionale non è accolta avendo già sussistenti motivi ostativi in primo grado. Conseguenze processuali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende; non è stata disposta la liquidazione delle spese di difesa in Cassazione in favore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (competente il giudice che ha pronunciato la sentenza irrevocabile).

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    menzione nella motivazione della sentenza di primo grado (reato di truffa capo A)

    norma del codice penale sul reato di truffa usata per contestare fatti distinti dalla bancarotta; citata a titolo di contesto per la continuità criminosa

  • art. 61 n.7 c.p.

    menzione collegata all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in primo grado

    norma sulle circostanze attenuanti generiche applicate in primo grado

  • art. 216 ultimo comma legge fallimentare

    cita la misura delle pene accessorie applicate

    le pene accessorie previste dalla legge fallimentare sono state comminate nella durata pari alla pena principale, come disposto dalla sentenza di merito

  • art. 157 c.p.

    termine base della prescrizione richiamato nella decisione

    stabilisce il termine di prescrizione relativo alla pena edittale applicabile, utilizzato come punto di partenza per il calcolo della prescrizione

  • art. 161 c.p.

    aumento di un quarto del termine di prescrizione richiamato nella decisione

    prevede la maggiorazione del termine di prescrizione in ragione di determinate condizioni; la Corte ha aggiunto tale aumento al termine base per il calcolo complessivo

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    limiti dell'impugnazione in Cassazione richiamati nella sentenza

    definisce i limiti della censura consentita in Cassazione (vietando la rinnovazione del giudizio di merito e la semplice rivalutazione delle prove e dei fatti)

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per l'onere a favore della Cassa delle Ammende

    disciplinando l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte ha condannato l'imputato al pagamento della somma stabilita

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessinnone)

    giurisprudenza della Corte di legittimità richiamata nella motivazione

    principio secondo cui la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto e delle prove; la mera prospettazione di una diversa valutazione non integra vizio di legittimità

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione va calcolato sommando il termine base (art.157 c.p.), le maggiorazioni previste (es. art.161 c.p.) e tenendo conto delle sospensioni del processo; apparentemente scadenze che sembrano prossime potrebbero essere ulteriormente prorogate per sospensioni procedurali.
  • In Cassazione è preclusa la rinnovazione del giudizio di merito: criticare la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito senza dedurre vizi di diritto non è idoneo a far accogliere il ricorso.
  • La sussistenza del dolo nella bancarotta fraudolenta documentale può essere desunta da elementi indiziari e circostanze (es. esistenza di bilanci preesistenti, trasferimento di scritture con il subentro dell'amministratore, comportamento rispetto alle richieste della curatela); la mancanza di una prova documentale di ricezione dell'invito non esclude automaticamente la responsabilità se esistono altri indici concordanti.
  • Le doglianze generiche o la semplice riproposizione di affermazioni già trattate nei motivi precedenti possono essere dichiarate inammissibili o infondate; è necessario formulare specifici profili di diritto e motivarli rispetto alla decisione impugnata.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena è esclusa in presenza di ostativi concreti (es. precedenti) già valutati in primo grado; la Cassazione non riesamina la discrezionalità del giudice di merito su tali profili se non rilevando vizi di diritto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle Ammende; la liquidazione delle spese di difesa per soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato resta di competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza irrevocabile o del giudice del rinvio.

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