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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25085/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società cedente di crediti da appalto, insieme ai propri soci che avevano prestato fideiussioni personali, aveva agito contro la società factor chiedendo: l'accertamento della natura pro soluto della cessione del credito; l'accertamento della condotta omissiva e negligente della cessionaria per non aver tempestivamente escusso la garanzia prestata dalla società controllante del debitore ceduto; la conseguente estinzione della garanzia riconducibile alla cedente e delle fideiussioni dei soci; nonché la condanna alla restituzione di somme asseritamente versate e al risarcimento del danno per violazione dei doveri di buona fede e correttezza. Il Tribunale aveva invece ritenuto la cessione pro solvendo, escluso la violazione di buona fede e accolto la domanda riconvenzionale del factor per il residuo credito. La Corte d'appello aveva riformato la decisione, dichiarando cessata la garanzia della cedente e estinte le fideiussioni dei soci ai sensi dell'art. 1267, comma 2, c.c., oltre a rigettare la riconvenzionale. La società cessionaria, divenuta nel frattempo incorporante, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello; 3) violazione degli artt. 1175, 1375 e 1267 c.c. per avere ravvisato un obbligo di tempestiva escussione della garanzia della controllante e una responsabilità della factor; 4) violazione dell'art. 2729 c.c. per avere fondato su una presunzione la conclusione circa l'esito favorevole dell'escussione della garanzia. I resistenti hanno proposto anche ricorso incidentale, deducendo la violazione dell'art. 116 c.p.c. per il rigetto della loro domanda di restituzione per asserita mancanza di prova dei pagamenti. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della società cessionaria e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società cedente e dei soci fideiussori. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione intellegibile e non apparente; inammissibile il secondo perché il ricorrente non aveva trascritto in ricorso, nei passi rilevanti, né l'atto di appello né la sentenza di primo grado, come necessario per contestare la valutazione di specificità dei motivi; inammissibile il terzo perché diretto in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, mentre la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'inerzia della factor per quasi tre anni e la mancata escussione della garanzia della controllante; inammissibile il quarto perché non formulato secondo i criteri propri della violazione dell'art. 2729 c.c., risolvendosi anch'esso in una diversa ricostruzione del fatto. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché tendeva a un riesame del merito sulla prova dei pagamenti. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca graficamente, è perplessa, irriducibilmente contraddittoria o meramente apparente; nel caso concreto la sentenza d'appello è stata ritenuta sufficientemente motivata.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    I motivi formulati in cassazione sono stati scrutinati alla luce dei limiti del sindacato di legittimità: non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame del merito o delle prove.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa idonea a confutare la decisione impugnata; chi deduce l'inammissibilità dell'appello deve riportarne in ricorso il contenuto rilevante.

  • art. 1175 c.c.

    È richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma la sua violazione è stata esclusa nei fatti accertati dalla Corte di merito.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell'esecuzione del contratto è stata evocata per sostenere l'obbligo della cessionaria di attivarsi tempestivamente; la Cassazione ha però ritenuto inammissibile la censura perché investiva la valutazione di merito.

  • art. 1267, secondo comma, c.c.

    La Corte d'appello lo ha applicato per dichiarare la cessazione della garanzia del cedente e l'estinzione delle fideiussioni dei soci, in ragione dell'inerzia della cessionaria nel far valere tempestivamente la garanzia del terzo garante.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione della norma sulla prova presuntiva può essere denunciata solo se il giudice fonda la decisione su presunzioni non gravi, precise e concordanti; non quando si contesti solo una diversa ricostruzione fattuale o una diversa inferenza probabilistica.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza incidentale sulla valutazione della prova è stata ritenuta inammissibile perché, in sostanza, mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio e non evidenziava un errore di regola legale di giudizio.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve riprodurre o specificare puntualmente gli atti e documenti su cui si fonda la censura, con indicazione della loro collocazione nel fascicolo; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato, secondo la disciplina applicabile al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente è accoglibile solo quando la sentenza non consenta di ricostruire le ragioni della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure che impugnano la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti sono inammissibili se mascherate da violazioni di legge, poiché il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito.
  • Chi deduce l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve rispettare un rigoroso onere di autosufficienza, trascrivendo nel ricorso gli elementi necessari a verificare l'asserito difetto del gravame.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito utilizzi presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si contesti soltanto la plausibilità di una diversa inferenza.
  • Per denunciare correttamente l'erronea valutazione della prova documentale o presuntiva occorre indicare in modo puntuale gli atti rilevanti e la loro collocazione processuale; il mero richiamo generico ai documenti non basta.
  • In materia di factoring, la qualificazione della cessione e gli effetti della mancata attivazione del factor verso i garanti o verso il debitore ceduto dipendono dalle clausole contrattuali e dagli accertamenti di fatto, che in cassazione non possono essere sostituiti da una lettura alternativa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàNesso di causalità

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