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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23761/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva definito il giudizio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. confermando la condanna per concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Con il ricorso deduceva violazione di legge, lamentando che la Corte territoriale avesse confermato la responsabilità penale pur in assenza della certa sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di spaccio. La Corte di cassazione rileva però che, quando la sentenza di appello è resa all'esito del concordato sui motivi, il ricorso non può essere utilizzato per censurare la qualificazione giuridica del fatto o altre questioni diverse dalla pena illegale, perché l'accordo comporta rinuncia a far valere tali doglianze nel successivo giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era stata emessa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. e che, in tale evenienza, non è proponibile in cassazione una censura diretta a contestare la qualificazione giuridica del fatto o la conferma della responsabilità, salvo il caso di pena illegale. La causa di inammissibilità è stata dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sui motivi di appello comporta l'accettazione dei punti concordati e la conseguente rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse, anche rilevabili d'ufficio, salvo l'ipotesi di pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La causa di inammissibilità può essere dichiarata de plano.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 73 d.P.R. 309 del 1990

    Norma incriminatrice relativa al reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Massime di principio

  • La sentenza di appello resa all'esito del concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. preclude il ricorso per cassazione fondato su censure incompatibili con l'accordo raggiunto dalle parti.
  • In presenza di concordato sui motivi di appello, la rinuncia implicita riguarda anche questioni rilevabili d'ufficio, con la sola eccezione della pena illegale.
  • Quando il ricorso è proposto contro una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p. e si limita a contestare la qualificazione giuridica del fatto o la responsabilità, esso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità per tale ragione può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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