Cassazione Civile, Ordinanza n. 31920/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato il suo appello contro il diniego di primo grado relativo a un avviso di accertamento per l'anno 2005, con recupero di IVA ritenuta indetraibile e imposta di registro in relazione a un'operazione qualificata dall'Ufficio come cessione d'azienda. La CTR aveva ritenuto che il rapporto negoziale tra la contribuente e un altro soggetto non fosse un contratto di commissione, ma una cessione d'azienda, valorizzando anche una scrittura privata denominata "contratto per l'acquisto di attività" avente ad oggetto crediti commerciali, magazzino e immobilizzazioni materiali. Con cinque motivi, la ricorrente ha dedotto: 1) vizio motivazionale per l'omessa o insufficiente pronuncia sull'eccezione preliminare di estraneità della ricorrente alla materia del contendere, sostenendo di aver impugnato l'atto quale cedente per mero tuziorismo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR verificato se i beni ceduti costituissero un insieme organizzato ai sensi dell'art. 2555 c.c. e della normativa IVA richiamata; 3) violazione dell'art. 2555 c.c., dell'art. 2 d.P.R. n. 633/1972 e della Sesta Direttiva IVA, per non avere valutato la sussistenza dell'organizzazione d'impresa; 4) riproposizione di motivi assorbiti, sostenendo l'insussistenza della cessione di ramo d'azienda anche per il richiamo all'art. 35 l. n. 109/1994 e all'art. 2559 c.c.; 5) omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il difetto di motivazione dell'avviso in ordine all'irrogazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi dal n. 1 al n. 4: i primi due perché articolati ancora nei termini del vizio motivazionale non più consentito dalla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; il terzo perché tendeva a ottenere una diversa valutazione di merito e probatoria; il quarto perché sostanzialmente privo di autonoma censura. Ha inoltre osservato che, comunque, tali censure erano infondate perché sulla qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda operava un giudicato esterno tra le stesse parti, formatosi su altra sentenza di questa Corte intervenuta in un giudizio relativo all'imposta di registro, giudicato rilevabile d'ufficio. È stato invece accolto il quinto motivo, poiché la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo al dedotto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento quanto alle sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
come sostituito dal d.l. n. 83 del 2012
il nuovo testo consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la deduzione di insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie sotto la veste della violazione di legge
richiamato per la nozione di azienda e per verificare se il complesso ceduto costituisse un insieme organizzato di beni idoneo all'esercizio dell'impresa
richiamato in relazione al trattamento IVA delle cessioni di azienda
art. 5 n. 8 Sesta Direttiva IVA
richiamato per la nozione unionale di azienda e la disciplina IVA dell'operazione
art. 35 della l. n. 109 del 1994
invocato dalla ricorrente per sostenere l'inopponibilità della cessione all'appaltante, motivo non esaminato nel merito per le ragioni processuali indicate
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'insussistenza della cessione di azienda o ramo
avviso di accertamento
atto che, nella parte relativa alle sanzioni, doveva essere specificamente motivato; la CTR non ha esaminato il motivo di appello sul difetto di motivazione
giudicato esterno
la precedente sentenza di legittimità tra le stesse parti sulla qualificazione del medesimo negozio come cessione d'azienda precludeva il riesame della questione
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il mero vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria; occorre allegare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
- La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto forma di violazione di legge.
- La qualificazione di un'operazione come cessione d'azienda può essere preclusa da giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su altra causa avente ad oggetto il medesimo rapporto sostanziale, anche se relativa a diverso tributo.
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche attraverso attività istituzionale di ricerca.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio denunciabile in cassazione e determina la cassazione con rinvio limitatamente al capo non esaminato.
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve essere scrutinata con riguardo a tutte le componenti contestate, incluse le sanzioni, e l'omessa decisione sul relativo motivo di appello impone la rinnovazione del giudizio sul punto.
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