Cassazione Penale, Sentenza n. 2132/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza che aveva rigettato l'appello volto a sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente, indiziato di associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis c.p., ha dedotto che il Tribunale distrettuale non ha valutato correttamente il quadro indiziario alla luce di elementi di novita' prodotti dalla difesa: dichiarazioni rese in dibattimento da collaboratori di giustizia (tra cui Roberto Porcaro, Ivan Barone, Celestino Abbruzzese, Franco Bruzzese) e da ufficiali di polizia giudiziaria (Maggiore Sacco, ispettore Bilotta) che, secondo la difesa, escluderebbero o attenuerebbero l'intraneita' del Casella nel gruppo 'Banana' e l'attribuzione di ruoli esecutivi. Si lamentavano vizi di motivazione per non avere confrontato e valutato la attendibilita' e i riscontri di tali propalazioni, per avere discreditato apoditticamente alcuni collaboratori in ragione della recente collaborazione o della sua interruzione, per non aver valutato contraddizioni e sopravvenute risultanze processuali relative a episodi rilevanti (tentato omicidio di Pasquale Bruni, vicenda del mancato pagamento di una partita di droga e incontri presso l'officina/autorimessa), e per travisamento dell'intercettazione indicata in ordinanza.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale. La Corte ha rilevato l'omessa e insufficiente valutazione delle prove e delle dichiarazioni di novita' indicate dalla difesa, l'assenza di un adeguato scrutinio della attendibilita' dei collaboratori (in particolare Porcaro) e la mancata comparazione delle propalazioni conflittuali relative agli episodi-chiave. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite Galati secondo cui, nel giudizio di appello cautelare celebrato ai sensi dell'art. 127 c.p.p., possono essere prodotti elementi probatori nuovi nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione.
Norme richiamate
La norma e' la fattispecie di associazione di tipo mafioso di cui e' indiziato il ricorrente; la decisione di Cassazione non entra nel merito della qualificazione sostanziale ma rileva che la ricostruzione accusatoria e la partecipazione non sono state adeguatamente confrontate con le risultanze difensive nuove
Richiama il limite e i criteri della motivazione; la Corte rileva che i vizi denunciati erano enunciati nei limiti richiesti e che il giudice distrettuale ha omesso il necessario confronto motivato
Norme attinenti alla valutazione della prova, alla credibilita' dei testimoni e alle modalita' probatorie; la Corte censura la mancata applicazione corretta di tali principi nella valutazione della gravita' indiziaria e della attendibilita' delle dichiarazioni collaborative
Regola il giudizio di impugnazione cautelare; la Corte richiama che, nel giudizio di appello cautelare celebrato secondo l'art. 127, possono essere prodotti e valutati elementi nuovi nei limiti del contraddittorio e della devoluzione
Sez. U., n. 15403 del 30/11/2023 (cd. 'Galati')
Rv. 286155 (citazione presente in massima)
Principio giurisprudenziale che consente la produzione e la valutazione di elementi probatori nuovi in sede di appello cautelare, a condizione che sia rispettato il contraddittorio e la devoluzione; la Cassazione applica tale principio per richiedere al giudice distrettuale un esame compiuto delle novita' difensive
Massime di principio
- Quando la difesa produce in appello cautelare dichiarazioni o elementi 'nuovi', il giudice deve confrontarsi esplicitamente e motivatamente con essi, indicando perche' li ritiene o meno idonei a mutare il quadro indiziario
- La mera interruzione o revoca del percorso collaborativo di un pentito non giustifica, di per se', la dichiarazione di inattendibilita'; il giudice e' tenuto a valutare la credibilita' alla luce dei riscontri e del contesto probatorio
- In presenza di testimonianze contrastanti tra collaboratori e tra questi e testi di polizia giudiziaria, il giudice deve esplicitare i criteri logici e le ragioni per le quali preferisce una versione piuttosto che un'altra, evitando affermazioni apodittiche
- Nel giudizio cautelare l'accertamento della gravita' degli indizi richiede motivazione dettagliata: non e' sufficiente richiamare genericamente la centralita' di un elemento accusatorio senza verificare le risultanze difensive sopravvenute
- La giurisprudenza di legittimita' (Sezioni Unite) permette l'ammissione di prove nuove in appello cautelare se rispettano il contraddittorio e la devoluzione, percio' le difese devono sollevare e circostanziare i nuovi elementi per ottenere il loro esame
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