Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25649/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La curatela del fallimento di una società conveniva in giudizio l'amministratore della fallita, la moglie e i figli, chiedendo in via principale di accertare la simulazione e, in subordine, di dichiarare inefficaci ex art. 2901 c.c. l'accordo di separazione consensuale e il successivo atto notarile con cui l'amministratore aveva trasferito immobili alla moglie e ai figli. Il tribunale accoglieva la revocatoria e la corte d'appello confermava, rigettando l'impugnazione dell'amministratore. In cassazione il ricorrente proponeva otto motivi: 1) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. sull'eventus damni, sostenendo che la prova del pregiudizio doveva gravare sulla curatela; 2) violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi sulla scientia damni, deducendo di essere stato solo una "testa di legno"; 3) ulteriore censura sulla mancanza di gravi, precisi e concordanti indizi della consapevolezza del danno; 4) violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova sulla gratuità dei trasferimenti; 5) violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. e dell'art. 345 c.p.c., con pretesa contraddittorietà della motivazione in tema di eccezione di adempimento di debito scaduto; 6) violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. e dell'art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad appellare; 7) violazione degli artt. 115, 184 e 244 c.p.c. per mancata ammissione di prova testimoniale volta a dimostrare che la carica di amministratore era solo formale; 8) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese, lamentando la mancata compensazione per asserita soccombenza reciproca. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto infondati i primi, il quinto, il settimo e l'ottavo; ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il sesto perché diretti a una rivalutazione del merito o non correlati alle rationes decidendi. Ha quindi confermato la declaratoria di inefficacia dei trasferimenti immobiliari e la condanna alle spese, con ulteriore addebito del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della corte d'appello che aveva respinto l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado favorevole alla curatela fallimentare. È stata ribadita la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei trasferimenti immobiliari effettuati in favore della moglie e dei figli del debitore, nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria è stata ritenuta applicabile ai trasferimenti immobiliari che abbiano compromesso la garanzia patrimoniale dei creditori; la Corte ha valorizzato la presunzione di pregiudizio derivante dalla quasi integrale dismissione del patrimonio immobiliare del debitore e la consapevolezza del danno in capo al disponente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere probatorio non è stato ritenuto invertito in modo illegittimo; la Corte ha escluso che la curatela dovesse provare ulteriormente la totale incapienza dell'attivo o il rischio per i creditori, rilevando invece la genericità delle deduzioni difensive del debitore contro la presunzione di pregiudizio.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione di scientia damni è stata ritenuta correttamente desunta da elementi gravi, precisi e concordanti apprezzati dal giudice di merito, insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione plausibile.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono proporsi eccezioni nuove; la Corte ha ritenuto tardiva e quindi inammissibile l'eccezione di adempimento di debito scaduto dedotta per la prima volta in secondo grado.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare è stato escluso in relazione a una specifica censura, poiché la parte ricorrente non aveva colpito tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla prova testimoniale è stata respinta perché la prova richiesta mirava a un fatto non decisivo, essendo la scientia damni stata già accertata su altre basi.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata ammissione di prova, ma la censura è stata disattesa in quanto la valutazione di non decisività della prova appartiene al merito.

  • art. 244 c.p.c.

    La mancata ammissione della prova testimoniale è stata ritenuta legittima, poiché le circostanze dedotte non erano decisive rispetto all'accertamento compiuto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; non vi era ragione di compensazione perché la domanda complessiva della curatela era unitaria e integralmente accolta nei confronti dei convenuti.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata esclusa poiché non ricorreva una soccombenza reciproca, essendo stata accolta la domanda principale nella sua unitarietà.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, la compromissione della garanzia patrimoniale può essere desunta dalla sostanziale diminuzione del patrimonio del debitore conseguente all'atto dispositivo, senza che il creditore debba dimostrare in modo analitico l'insufficienza assoluta dell'attivo residuo, quando il debitore non offra una concreta prova contraria.
  • La scientia damni può essere provata anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la relativa valutazione, se logicamente motivata, non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la ricostruzione fattuale del giudice di merito sotto forma di violazione di legge quando la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
  • L'eccezione di adempimento di un debito scaduto, se introdotta per la prima volta in appello, è inammissibile per violazione del divieto di nuove eccezioni ex art. 345 c.p.c.; la parte che impugna deve colpire tutte le autonome rationes decidendi che sorreggono la decisione.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale non è censurabile quando la prova richiesta non sia decisiva rispetto ai fatti già accertati sulla base di altre ragioni poste a fondamento della decisione.
  • La compensazione delle spese richiede una vera soccombenza reciproca; non può essere disposta quando la domanda principale, pur articolata in via alternativa o subordinata, risulti complessivamente accolta nei confronti della parte convenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.