Cassazione Penale, Ordinanza n. 33847/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso, confermata in appello con riduzione della pena. Il ricorrente, ritenendo affetta da errore di fatto la precedente sentenza di legittimità che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo tre errori percettivi: 1) sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di una persona offesa, che la difesa assumeva in realtà coinvolta come concorrente in altro reato e quindi da sentire con le garanzie degli artt. 63, 64 e 210 c.p.p.; 2) sul travisamento della prova in relazione alle intercettazioni, sostenendo che la Corte avrebbe omesso di considerare captazioni decisive e non semplicemente dato loro una lettura diversa; 3) sull'aggravante mafiosa, assumendo che fosse stata motivata come mera minaccia silente e che si fosse trascurato il profilo dell'estraneità dell'agente al sodalizio mafioso. La Corte ha però ritenuto che tali censure non integrassero errori di fatto, ma contestazioni di merito o questioni nuove, quindi estranee al rimedio straordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., rilevando che le doglianze erano estranee all'errore di fatto e tendevano in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o a introdurre questioni non dedotte nei gradi precedenti. Ha quindi confermato gli effetti della precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario è limitato alla correzione di errori di fatto percettivi e non può essere utilizzato per riproporre questioni di merito, nuove censure o valutazioni giuridiche del materiale probatorio.
Le garanzie dell'indagato/imputato possono rilevare solo se sia tempestivamente prospettata e dedotta la posizione processuale del dichiarante come concorrente o soggetto collegato; la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare d'ufficio i presupposti fattuali non dedotti.
Le garanzie dichiarative presuppongono la corretta qualificazione del dichiarante; la relativa questione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se richiede accertamenti di fatto.
La disciplina dell'esame del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso o collegato presuppone una specifica deduzione della relativa posizione processuale.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Il ricorso straordinario deve essere sintetizzato e prospettato nei limiti procedurali stabiliti per l'indicazione dell'errore di fatto.
È richiamato solo come reato diverso rispetto a quello per cui si discuteva la posizione delle presunte vittime, in relazione alla loro eventuale qualità di concorrenti.
È richiamato dalla difesa come ipotesi di diversa qualificazione del fatto prospettata in ricorso, ma la Corte considera tale doglianza estranea all'errore di fatto.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. non consente di contestare la valutazione del materiale probatorio, né di ottenere una nuova lettura di intercettazioni, testimonianze o altri elementi istruttori.
- L'errore di fatto rilevante deve essere percettivo, decisivo e immediatamente verificabile; non è tale la critica che richieda un riesame del significato della prova o una diversa qualificazione giuridica della vicenda.
- La deduzione dell'inutilizzabilità di dichiarazioni rese da un soggetto che si assume concorrente o imputato in procedimento connesso deve essere specifica e tempestiva; in difetto, la Corte di cassazione non ha il dovere di svolgere accertamenti di fatto non prospettati dalla parte.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando vi sia una difformità palese, oggettiva e non controvertibile tra contenuto della prova e contenuto della motivazione; non basta lamentare che il giudice abbia attribuito alle risultanze un significato non condiviso dalla difesa.
- In tema di aggravante mafiosa, la capacità intimidatrice va verificata in concreto sulle modalità esecutive della condotta; non è esclusa in via astratta dalla non appartenenza dell'agente a un sodalizio mafioso, ma la relativa censura non può essere veicolata come errore di fatto se mira in realtà a una diversa valutazione giuridica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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