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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33815/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il G.i.p. del Tribunale di Lecco, con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti, ritenendola congrua. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione: lamentava che il Tribunale non avesse indicato le ragioni per cui aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 c.p.p., cioè di non procedere a un proscioglimento immediato in presenza di eventuali cause di non punibilità rilevabili ex actis. Il ricorso, tuttavia, non indicava in modo specifico e non generico l'evidenza di una causa di non punibilità desumibile dal testo della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non sono proponibili censure generiche sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo che dal testo della sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità; nel caso concreto tale evenienza non era stata dedotta che in modo del tutto generico e apodittico. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    regola il patteggiamento; una sentenza resa ai sensi di tale norma limita l'oggetto del controllo di legittimità sui motivi non consentiti

  • art. 129 c.p.p.

    il proscioglimento immediato è scrutinabile in cassazione solo se dal testo della sentenza emerga in modo evidente una causa di non punibilità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è censurabile in cassazione per vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. solo quando dal testo del provvedimento emerga in modo evidente una causa di non punibilità.
  • Non è ammissibile una doglianza meramente generica e apodittica che si limiti a contestare la mancata esplicitazione, nella sentenza di patteggiamento, delle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., senza indicare un'evidente causa di non punibilità ricavabile dagli atti o dal testo della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può giustificare, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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