Cassazione Penale, Ordinanza n. 33813/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano, decidendo con rito de plano ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva preso atto della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli attinenti alla quantificazione della pena e, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano, aveva applicato la pena concordata tra le parti ritenendola congrua. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: vizio di motivazione, perché la Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni del mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso è stato ritenuto generico e apodittico, e comunque fondato su una doglianza non consentita in sede di legittimità contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione; sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati e alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo che si alleghi l'illegalità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola il concordato in appello; la sentenza resa ai suoi sensi è impugnabile in cassazione solo per censure attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione rispetto al concordato.
La mancata verifica o motivazione sul proscioglimento immediato non è deducibile in cassazione contro la sentenza di concordato in appello, se la doglianza investe motivi rinunciati e non l'illegalità della pena.
Richiamato quale base procedurale della decisione di appello resa con rito de plano a seguito di rinuncia ai motivi diversi dalla pena.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
Precedente richiamato per affermare l'inammissibilità dei motivi relativi ai motivi rinunciati, all'art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena non trasfusi in illegalità della sanzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono proponibili solo censure inerenti alla regolarità genetica del consenso delle parti e alla corrispondenza tra accordo e decisione, non anche questioni già coperte da rinuncia.
- La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé motivo deducibile quando l'impugnazione riguardi una sentenza di concordato in appello e si traduca nella riproposizione di motivi espressamente rinunciati.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono scrutinabili in cassazione soltanto se la sanzione è illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Una censura generica e apodittica non è idonea a superare la soglia di ammissibilità del ricorso per cassazione.
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