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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33812/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo un unico motivo di violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 648-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che il giudice non avesse adeguatamente approfondito la dinamica del fatto e che la qualificazione giuridica adottata fosse errata. La Corte rileva però che, in presenza di sentenza ex art. 444 c.p.p., la censura sulla qualificazione giuridica è proponibile in cassazione solo nei limiti dell'errore manifesto, immediatamente evincibile dal capo di imputazione e dalla motivazione, mentre nel caso concreto il ricorrente aveva formulato una doglianza generica e non autosufficiente, priva dell'indicazione di un errore evidente e immediato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito nei termini prospettati, perché non denunciava un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto in una sentenza di patteggiamento, ma si limitava a contestazioni generiche sulla motivazione e sull'approfondimento della dinamica fattuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale i motivi di ricorso sono soggetti a limiti specifici

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto solo nei casi di errore manifesto, immediato e non opinabile

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la deduzione in cassazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile, palese e privo di margini di opinabilità.
  • È inammissibile il ricorso che, contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., si limiti a contestazioni generiche sulla motivazione o sull'insufficiente approfondimento della dinamica fattuale senza indicare un errore di qualificazione giuridica evidente e desumibile dal capo di imputazione e dalla sentenza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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