Cassazione Penale, Ordinanza n. 33814/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, con sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., ha preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello e, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ritenendola congrua. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, per asserita carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio concordato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure non consentite nel giudizio avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. In particolare, le doglianze sull'adeguatezza o congruità della pena concordata non sono ammissibili quando non si traducano in una deduzione di illegalità della sanzione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente la definizione concordata in appello; il ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza è ammissibile solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione, non per contestazioni sui motivi rinunciati o sulla mera congruità della pena.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. quando si impugnano motivi rinunciati.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, commisurata alla sua colpa nella causa di inammissibilità.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01
Richiamata come precedente di legittimità che delimita i motivi ammissibili contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e dichiara inammissibili le censure sulla pena se non si traducano in illegalità della sanzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza di appello definita con concordato ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo doglianze che incidano sulla validità del consenso delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla divergenza tra accordo e decisione, non anche contestazioni generiche sulla motivazione o sulla congruità della pena.
- Le censure relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando mirano soltanto a rimettere in discussione la pena concordata, salvo che si deduca che la sanzione applicata sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende segue automaticamente ex art. 616 c.p.p., con liquidazione parametrata al grado di colpa del ricorrente.
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