Cassazione Penale, Ordinanza n. 33811/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che la causa di inammissibilità fosse ascrivibile a colpa del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, decidendo con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello, ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti, ritenendola congrua. L'imputato ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: carenza di motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio concordato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito nel perimetro del ricorso avverso la sentenza di concordato in appello, poiché non riguardava la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo, ma investiva un profilo di motivazione sulla pena non deducibile, salvo il caso di illegalità della sanzione.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; nel giudizio di legittimità sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, non anche censure sulla congruità della pena se non tradottesi in illegalità della sanzione.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile nel ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando si lamentino motivi rinunciati o profili estranei ai limiti del concordato.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, commisurata alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono ammissibili solo doglianze che incidono sulla validità del consenso al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che riguardano motivi di appello rinunciati o la pretesa insufficienza della motivazione sulla pena concordata, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La contestazione della mera congruità del trattamento sanzionatorio concordato non integra, di per sé, un motivo deducibile in cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa del ricorrente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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