Sentenza n. 104/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativi a un fermo amministrativo, alle ingiunzioni e intimazioni riferibili, agli atti interruttivi e ai referti di notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario fermo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso presentata via PEC. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 25 della l. 241/1990, dell'art. 2 del d.P.R. 184/2006, dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 e dell'art. 24 Cost., sostenendo di avere diritto all'accesso difensivo ai documenti necessari per contestare in sede giurisdizionale le pretese creditorie poste a fondamento del fermo amministrativo. La società intimata, pur ritualmente citata, non si è costituita e non ha esibito la documentazione.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione attiva del ricorrente, quale destinatario del fermo amministrativo, e la legittimazione passiva di Municipia S.p.A., in quanto soggetto detentore o comunque direttamente disponibile dei documenti necessari allo svolgimento della procedura esecutiva per conto del creditore. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, l. 241/1990, l'istanza può essere rivolta sia all'amministrazione che ha formato il documento sia a quella che lo detiene stabilmente. Il Collegio ha ritenuto sussistente l'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. 241/1990, poiché i documenti erano identificati nei loro estremi e potenzialmente rilevanti per la tutela giurisdizionale contro il fermo. Ha precisato che l'istante deve dimostrare la necessità del documento per la cura dei propri interessi, ma né l'amministrazione né il giudice possono valutarne anticipatamente la decisività nel futuro giudizio, salvo l'evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive. È stata quindi dichiarata l'illegittimità del silenzio, riconosciuto il diritto di accesso e ordinata alla società l'esibizione mediante estrazione di copia, a spese del ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Municipia S.p.A. è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale contro il diniego o il silenzio sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi.
art. 22 l. 241/1990
Costituisce la base generale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
Impone di garantire l'accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per la tutela di interessi giuridici.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
Legittima la presentazione dell'istanza anche nei confronti del soggetto che detiene stabilmente il documento, non soltanto dell'amministrazione che lo ha formato.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il decorso inutile del termine di trenta giorni determina la formazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso.
art. 2 d.P.R. 184/2006
Richiamato dal ricorrente quale disciplina attuativa in materia di accesso ai documenti amministrativi; il giudice accoglie la domanda sulla base della disciplina generale dell'accesso difensivo.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Richiamato dal ricorrente in relazione alla documentazione connessa alla procedura di riscossione e al fermo amministrativo.
art. 24 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale del diritto di difesa, cui è strumentale l'accesso difensivo.
Massime di principio
- L'istanza di accesso può essere rivolta, in via alternativa, sia all'amministrazione che ha formato il documento sia al soggetto che lo detiene stabilmente; quest'ultimo è legittimato passivamente e deve consentire l'accesso, anche quando opera quale concessionario o riscossore per conto dell'amministrazione o del creditore sostanziale.
- Il destinatario di un provvedimento di fermo amministrativo ha legittimazione e interesse a chiedere l'accesso agli atti presupposti, alle ingiunzioni e intimazioni, agli atti interruttivi e alle notifiche relativi alla misura, quando la richiesta sia funzionale alla sua eventuale contestazione giurisdizionale.
- L'accesso difensivo richiede che l'istante dimostri il nesso di necessità tra la conoscenza dei documenti e la cura o difesa dei propri interessi giuridici; non è però consentita una valutazione anticipata della decisività del documento nell'eventuale giudizio, salvo l'evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive.
- Quando l'istanza individua documenti specifici e ne evidenzia la potenziale rilevanza per la tutela giurisdizionale, il silenzio dell'amministrazione o del soggetto detentore oltre il termine di legge è illegittimo e il giudice può dichiarare il diritto di accesso e ordinare l'esibizione mediante copia.
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