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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21983/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una società concessionaria di autostrade impugnava la decisione di merito che aveva riconosciuto a taluni dipendenti, non addetti all’esazione dei pedaggi, il diritto ai ticket restaurant anche per le giornate non di lavoro effettivo ma equiparate dal CCNL a presenza in servizio (ferie, festività godute, assenze per infortunio e ricoveri ospedalieri superiori a cinque giorni). La controversia nasceva dall’interpretazione dell’accordo aziendale del 21 luglio 2015, con il quale, per il personale che già percepiva l’indennità di mensa ex art. 43, lett. g), del CCNL, era stato previsto un ticket restaurant in sostituzione di tale indennità. La società sosteneva che la Corte d’appello avesse interpretato erroneamente l’accordo, violando gli artt. 1362 ss. c.c., perché aveva attribuito rilievo soltanto al dato letterale in modo parziale e aveva trascurato la lettura sistematica, il comportamento successivo delle parti (tra cui una mail interna del 29 settembre 2015) e il successivo accordo del 2018, da cui emergeva che il ticket era dovuto solo per le giornate di effettiva prestazione pari o superiore a 4 ore, senza estendere le equiparazioni previste dal CCNL. È stata inoltre rappresentata la cessazione della materia del contendere limitatamente a uno degli intimati, a seguito di conciliazione sindacale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dato atto, in via preliminare, della cessazione della materia del contendere tra la società ricorrente e uno degli intimati, con compensazione delle spese tra loro. Nel merito ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, affermando che l’interpretazione dell’accordo aziendale adottata dalla Corte d’appello era viziata per violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., poiché aveva letto la clausola in modo atomistico e frammentario, senza coordinarla con il complesso della contrattazione collettiva e con il comportamento successivo delle parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    È il primo criterio da applicare nell’interpretazione contrattuale; la lettura letterale può prevalere solo se il testo riveli con chiarezza e univocità la comune intenzione delle parti, altrimenti occorre considerare anche comportamento successivo e altri criteri interpretativi.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere interpretate nel loro complesso, coordinandole tra loro per ricostruire un significato coerente dell’accordo e non mediante letture atomistiche.

  • art. 1366 c.c.

    L’interpretazione deve essere orientata secondo buona fede, avendo riguardo allo scopo pratico e alla causa concreta del regolamento negoziale.

  • art. 1322 c.c.

    La Corte richiama l’autonomia negoziale delle parti sociali e la possibilità per la contrattazione collettiva di livello aziendale di disciplinare diversamente rispetto al contratto nazionale nei limiti dell’ordinamento.

  • art. 2077 c.c.

    È richiamato per affermare che la disciplina collettiva di livello territoriale o aziendale può derogare a quella nazionale, anche in peius, salvi i diritti già definitivamente acquisiti.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale è denunciabile come errore di diritto.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    È richiamato per la memoria depositata in vista della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in relazione alla cessazione della materia del contendere intervenuta con uno degli intimati.

  • art. 43, lett. g), CCNL 2005

    punti 24, 25 e 26; richiamo al punto 25 e ai punti 25 e 34 nell’accordo del 2007 e del 2018

    La norma collettiva nazionale disciplina l’indennità di mensa e include, al punto 25, le giornate di effettiva presenza in servizio e le giornate equiparate; il suo richiamo nell’accordo aziendale va letto alla luce della sostituzione integrale operata dalla contrattazione aziendale.

  • accordo sindacale aziendale 21 luglio 2015

    "A tutto il personale che attualmente beneficia dell’indennità di mensa di cui all’art. 43, p.to g del vigente CCNL, l’Azienda riconoscerà a decorrere dall’1.10.2015, in luogo della predetta indennità, un Ticket Restaurant del valore di € 5,29"

    La clausola va interpretata come sostituzione dell’intera disciplina dell’indennità di mensa con il ticket restaurant per il personale che già ne beneficiava, richiamando l’intero art. 43, lett. g), e non solo una parte isolata di esso.

  • accordo sindacale aziendale 18 settembre 2007

    corresponsione del ticket restaurant per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore e non applicazione delle equiparazioni del c.c.n.l.

    È richiamato come precedente negoziale più esplicito, utile a leggere sistematicamente la disciplina aziendale e a mostrare la diversa articolazione prevista per il personale addetto all’esazione dei pedaggi.

  • accordo sindacale aziendale 19 luglio 2018

    "conferma" della corresponsione dei ticket restaurant per "ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore" e senza applicazione delle equiparazioni del c.c.n.l.

    Il successivo accordo conferma il comportamento e la volontà negoziale della società nel senso della limitazione del ticket alle sole giornate di effettiva prestazione.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione di un accordo collettivo aziendale il giudice deve partire dal dato letterale, ma non può arrestarsi a una lettura frammentaria: il significato va ricostruito coordinando tutte le clausole pertinenti e verificandone la coerenza con l’intero assetto negoziale.
  • Il criterio letterale dell’art. 1362 c.c. è decisivo solo quando il testo esprima in modo univoco la comune volontà delle parti; in caso contrario devono essere valorizzati il comportamento successivo delle parti e i criteri sistematici ex art. 1363 c.c.
  • La violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto collettivo integra un errore di diritto deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., quando il ricorrente indichi specificamente il modo in cui il giudice di merito si è discostato da tali canoni.
  • La contrattazione aziendale può sostituire e rimodulare la disciplina del contratto collettivo nazionale di riferimento, e l’effettiva volontà delle parti sociali va desunta dal coordinamento delle fonti collettive coinvolte e dal loro ambito applicativo.
  • Quando una clausola aziendale prevede la sostituzione di un’indennità con un diverso emolumento, il richiamo alla disciplina nazionale dell’indennità può implicare l’adesione all’intera fattispecie regolata, salvo che il testo e il sistema negoziale evidenzino una diversa volontà limitativa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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