Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12473/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal decesso della contraente di una pluralità di polizze assicurative sulla vita e dalla contestazione, tra la persona indicata come beneficiaria e un congiunto della defunta, sulla spettanza delle somme. La compagnia assicuratrice aveva sospeso la liquidazione perché un terzo aveva messo in dubbio il diritto della beneficiaria e aveva chiesto di essere estromessa dal giudizio, sostenendo di voler adempiere a favore di chi fosse risultato titolare del credito. Il Tribunale aveva condannato la compagnia al pagamento di otto polizze in favore della beneficiaria, con interessi dal 7 agosto 2014, rigettando le difese della compagnia e del terzo. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla sorte capitale e ha limitato gli interessi al periodo 7 agosto 2014-22 luglio 2016, ritenendo che per il periodo successivo l’eventuale pretesa dovesse essere rivolta al terzo che aveva reso necessaria la procedura ex art. 109 c.p.c. La beneficiaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la statuizione sugli interessi e sulle spese, deducendo violazione di norme processuali e omesso esame; con il secondo ha denunciato violazione delle norme su estromissione, obbligazioni pecuniarie e mora, sostenendo che gli interessi dovessero decorrere oltre il 22 luglio 2016 e che la compagnia fosse rimasta obbligata al pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile nella sua formulazione, perché censurava un vizio processuale con i parametri dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. invece che con il n. 4, e comunque infondato nel merito. Ha poi affermato che, una volta proposta dalla compagnia l’istanza di estromissione ex art. 109 c.p.c. e chiesto il sequestro liberatorio, la società non poteva più essere considerata in mora dalla data del 22 luglio 2016, sicché gli interessi moratori non erano dovuti oltre tale data nei suoi confronti. Ha inoltre considerato legittima la compensazione parziale delle spese disposta in appello, alla luce dell’esito complessivo della lite e della peculiarità della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 109 c.p.c.

    L'estromissione è configurabile quando più soggetti pretendono la stessa prestazione da un medesimo debitore che non contesta il debito e si dichiara disponibile ad adempiere verso chi risulterà avente diritto; la richiesta di estromissione vale a escludere la mora del debitore dalla data in cui è proposta, se coerente con la disponibilità all'adempimento.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Un vizio processuale qualificabile come error in procedendo deve essere dedotto con il parametro del n. 4; non è corretta la sua veicolazione attraverso i nn. 3 o 5.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La compensazione parziale delle spese è legittima se motivata in modo non stereotipato e coerente con l'esito complessivo della controversia; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di eventuali ragioni illogiche o erronee.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta responsabilità da inadempimento e alla mora, ma la Corte ha escluso che la compagnia fosse in mora dopo la richiesta di estromissione.

  • art. 1220 c.c.

    La messa a disposizione della prestazione e la volontà di adempiere verso chi risulti avente diritto sono incompatibili con la mora del debitore.

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi moratori non decorrono oltre il momento in cui il debitore non possa più essere considerato in mora per aver validamente manifestato la volontà di adempiere e chiesto l'estromissione.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato per la disciplina degli interessi legali/moratori, ma senza affermare principi ulteriori rispetto al limite di decorrenza degli interessi nel caso concreto.

  • art. 687 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di provvedimenti cautelari/liberatori, in connessione con la richiesta di sequestro liberatorio poi disattesa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un debitore, a fronte di pretese contrapposte di più soggetti sulla medesima prestazione, chiede legittimamente di essere estromesso dal giudizio e manifesta la disponibilità ad adempiere verso l'avente diritto, non può continuare a essere considerato in mora dalla data di tale richiesta, con conseguente arresto della decorrenza degli interessi moratori nei suoi confronti.
  • Il vizio processuale deve essere denunciato con il corretto paradigma dell'art. 360 c.p.c.: la censura di error in procedendo non può essere proposta come violazione di legge sostanziale o come omesso esame di fatto decisivo, se il vizio riguarda la struttura del procedimento o del provvedimento.
  • La compensazione parziale delle spese di lite è censurabile in cassazione solo se sorretta da motivazione illogica o giuridicamente erronea; è invece sufficiente una motivazione che valorizzi l'esito complessivo della controversia e la peculiarità della vicenda processuale.
  • Nel caso di contestazione tra più pretesi aventi diritto alla medesima somma, la pretesa agli interessi successivi al momento in cui il debitore ha chiesto legittimamente l'estromissione non può essere automaticamente mantenuta a suo carico, dovendo valutarsi la permanenza della mora alla luce della sua condotta complessiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoInadempimento
RamiProcesso civileAssicurazioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.