Sentenza del 10/08/2022 n. 24582 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Iscrizione a ruolo di tributi (IVA e ritenute) per gli anni 2002-2003 a carico della s.n.c. Auto 2; notifica di cartella di pagamento alla società (12/04/2007) non impugnata né pagata; successiva notificazione della stessa cartella alla socia A.E. (27/08/2008) che impugna ottenendo l'annullamento in primo grado per mancata indicazione del responsabile del procedimento. La CTR, ricorrendo l'Agenzia delle entrate, ha ritenuto decaduto il potere di riscossione nei confronti della socia ai sensi del D.L. n. 106/2005 e ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia. Equitalia Nord ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la cartella non doveva essere notificata al socio se si tratta di atto impositivo riferito a debiti sociali e che la notifica alla società avrebbe impedito la decadenza nei confronti della socia (richiamo a norme tributarie e disposizioni del codice civile inerenti decorrenze, decadenza e prescrizione).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia Nord, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviando la causa alla CTR Liguria in diversa composizione. La Corte ha affermato il principio secondo cui, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Ha inoltre ritenuto fondata la censura sulla legittimazione passiva (la controversia sulla notificazione delle cartelle riguarda l'ente impositore).
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 25 nel senso che la cartella di pagamento notificata al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato impedisce la decadenza: il legislatore, usando il plurale e la disgiuntiva, consente al concessionario di notificare l'atto all'uno o all'altro e l'effetto conservativo si estende ai coobbligati.
art. 1, comma 5 bis (come convertito)
Richiamato nella controversia sulla decadenza dei termini di riscossione; la Corte valuta che la notifica della cartella a uno dei destinatari impedisca la produzione della decadenza prevista dalla norma.
Citato nei motivi relativi alla procedura di impugnazione e alla legittimazione ad agire; la sentenza discute la scissione tra titolarità del credito e esercizio della riscossione.
artt. 2966, 2290, 2991, 2304, art. 1310 c.c., art. 2964, art. 2941 c.c. e ss.
Richiamati dalle parti in tema di decadenze, termini e interruzioni/prescrizione; la Corte distingue la disciplina civilistica da quella tributaria, affermando la specialità del diritto tributario e che non è necessario far leva sull'art. 1310 c.c. perché l'effetto conservativo discende direttamente dall'art. 25 del DPR 602/1973.
Richiama il principio che la notificazione a uno degli obbligati in solido proroga il termine per l'azione sanzionatoria, a conferma dell'idea che l'atto a uno dei condebitori ha effetti anche sugli altri.
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento a uno dei soggetti nei confronti dei quali si procede (debitore iscritto a ruolo o coobbligato) impedisce la produzione della decadenza prevista dall'art. 25 D.P.R. 602/1973 e pertanto ha effetto conservativo anche nei confronti degli altri coobbligati, anche se ignari della notifica.
- L'agente per la riscossione può scegliere di notificare la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato; non è obbligato a notificare simultaneamente tutti i condebitori solidali entro il termine decadenziale.
- Il coobbligato conserva comunque ampie possibilità di difesa: può impugnare la cartella, contestare l'esistenza o il contenuto del titolo (ruolo) e contestare il fondamento della propria responsabilità (es. recesso dalla compagine, diverse qualificazioni societarie, patti opponibili ai terzi).
- La cartella notificata al coobbligato deve contenere chiara indicazione della ragione della pretesa e dell'estensione della responsabilità solidale, per garantire l'effettività del diritto di difesa.
- In controversie sulla notificazione delle cartelle la legittimazione passiva spetta all'ente impositore (Agenzia delle entrate); l'agente della riscossione agisce per l'esecuzione ma la materia sostanziale della notificazione rimane collegata all'ente impositore.
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