Sentenza del 10/08/2022 n. 24660 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007 per redditi diversi e redditi da capitale in relazione al possesso di capitali esteri non dichiarati risultanti da una "fiche" (scheda) bancaria relativa a un conto BFENG2 presso HSBC Ginevra, cointestato con la coniuge. Il contribuente deduceva mancanza di prova della riferibilità della fiche, illegittimità delle prove acquisite (anche per acquisizione tramite autorità fiscale estera), difetto di motivazione per mancata allegazione del PVC, violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e uso illegittimo di presunzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso per motivi di tempestività e, sul merito, ha confermato la legittimità dell'attività istruttoria e probatoria svolta dall'Amministrazione, dichiarando utilizzabili le informazioni acquisite tramite i canali di cooperazione internazionale (Direttiva 77/799/CEE e convenzione bilaterale) e valutabili come presunzione grave, precisa e concordante. Ha inoltre considerato inammissibili o infondati i motivi connessi a presunte carenze di motivazione e a violazioni del riparto dell'onere della prova. Condanna del ricorrente alle spese processuali e indicazione dell'obbligo del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Direttiva 77/799/CEE del Consiglio
Le informazioni scambiate tra autorità fiscali degli Stati membri sono utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria italiana e possono costituire elementi probatori; non impongono agli Stati membri vincoli particolari sul contenuto e lasciano all'ordinamento interno la definizione del valore probatorio.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Francia (art. 27)
Ha giustificato l'acquisizione delle informazioni dalla controparte francese secondo i canali di cooperazione internazionale; le informazioni così ottenute sono idonee ad essere valutate come elementi indiziari nel procedimento tributario italiano.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) art. 67
Norma richiamata per la qualificazione dei redditi diversi accertati derivanti da capitali esteri non dichiarati.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) art. 44
Norma richiamata per la qualificazione dei redditi da capitale imputati al contribuente in relazione ai saldi e movimenti risultanti dalla fiche estera.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 38, comma 3
Rilevata nella contestazione sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di elementi indiziari e di dati acquisiti tramite cooperazione internazionale nell'accertamento tributario, salvo il caso di violazione di diritti fondamentali.
Codice Civile art. 2697
Richiamato in tema di ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha confermato che le presunzioni semplici fondate su elementi indiziari (come la fiche) sono ammissibili se gravi, precisi e concordanti.
Codice Civile artt. 2727 e 2729
Norme sulle presunzioni; la Corte ha richiamato i criteri di gravità, precisione e concordanza e il necessario procedimento valutativo (esame singolo degli elementi e valutazione complessiva) cui il giudice di merito deve attenersi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 38, comma 3
Riferimento procedurale sui termini di impugnazione; la Corte ha dichiarato il ricorso tempestivo rispetto ai termini di impugnazione.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) art. 12, comma 7
Citata in relazione alla facoltà del contribuente di avvalersi di determinate procedure dopo il PVC; la Corte ha osservato che il contribuente non si è avvalso della facoltà prevista.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 42
Rilevato in tema di motivazione degli atti impositivi; la Corte ha confermato che l'avviso di accertamento è correttamente motivato quando permette al contribuente di conoscere la pretesa impositiva attraverso una chiara ricostruzione degli elementi istruttori.
Codice di procedura civile artt. 112 e 360
Art. 112 (dovere di motivazione): la Corte ha considerato che il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni purché esponga concisamente le ragioni della decisione. Art. 360 elenca i motivi di cassazione; vari motivi del ricorrente sono stati valutati alla luce di tali norme.
Codice di procedura civile art. 348-ter
Principio della "doppia conforme": le sentenze di secondo grado che confermano la prima decisione non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici quando i due gradi hanno deciso alla stregua delle stesse ragioni; applicato per rendere inammissibile un motivo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13
Richiamato in relazione all'obbligo eventuale del ricorrente del versamento di un ulteriore contributo unificato previsto per la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Le informazioni ottenute tramite cooperazione internazionale (es. Direttiva 77/799/CEE o convenzioni bilaterali) sono utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria italiana e possono costituire base probatoria nell'accertamento tributario: non sono automaticamente inutilizzabili per il solo fatto di essere state acquisite all'estero.
- Per trasformare dati esteri in prova idonea occorre valutarli secondo i criteri delle presunzioni: gli elementi devono essere gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito deve esaminarli singolarmente e poi complessivamente.
- La motivazione dell'atto amministrativo finale può legittimamente richiamare e recepire gli esiti dell'attività istruttoria svolta da altre autorità; l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere la petitum e la causa petendi con sufficiente chiarezza.
- Elementi acquisiti in modo 'irrituale' o provenienti da violazioni del dovere di riservatezza bancaria non sono, di per sé, inammissibili nel processo tributario, salvo che sia configurabile una violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale.
- In sede di Cassazione i motivi devono essere autosufficienti: non è sufficiente un generico rinvio agli atti di causa; il ricorso deve indicare esegeticamente le circostanze di fatto e gli elementi di diritto che giustificano la censura.
- Se il giudice di secondo grado conferma le stesse ragioni di fatto e di diritto del primo grado (doppia conforme), è difficile ottenere la cassazione per omesso esame di fatti storici ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
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