Sentenza del 10/08/2022 n. 24603 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA relativo a fatture di acconto emesse in esenzione (art. 8‑bis DPR 633/1972) per la costruzione di un'imbarcazione. L'Ufficio sosteneva che l'imbarcazione era stata effettivamente destinata all'uso da diporto (non commerciale), che tale circostanza era nota o divenuta nota già nel 2008 e che NALS avrebbe dovuto stornare le fatture e versare l'IVA entro l'anno dalla scoperta, con conseguente applicazione di interessi e sanzioni per il ritardo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che: a) la CTR non abbia errato nel ritenere legittime, in base ai fatti accertati, le fatture di acconto emesse in regime di esenzione al momento della loro emissione (poiché gli elementi qualificanti dell'operazione apparivano noti e l'uso commerciale era allora ritenuto certo); b) tuttavia, una volta emersa la destinazione da diporto (diversa dall'uso commerciale), NALS avrebbe dovuto emettere la nota di credito e la nuova fattura con IVA entro l'anno dalla scoperta ai sensi dell'art. 26 DPR 633/1972; il ritardo fino al 2011 è illegittimo, perciò vanno applicati interessi e sanzioni. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, rigettato l'originario ricorso del contribuente limitatamente a interessi e sanzioni. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8‑bis
Disciplina l'esenzione IVA per talune operazioni legate a navigazione; la Corte ha ritenuto che, in base agli accertamenti di fatto, al momento dell'emissione degli acconti sussistessero i presupposti per applicare l'esenzione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
Regola le modalità di rettifica e di storno delle fatture; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la nota di credito e la nuova fattura con IVA devono essere emesse entro l'anno dalla scoperta della non spettanza dell'esenzione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5, comma 4
Riguarda le sanzioni amministrative in materia tributaria; invocato dall'Ufficio per la comminazione delle sanzioni dovute per il tardivo assolvimento dell'imposta.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, commi 1, 4 e 5
Norme relative alla determinazione e applicazione delle sanzioni e delle cause di esclusione/attenuazione; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità sanzionatoria per il ritardo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13
Norme procedurali relative all'accertamento; utilizzato nell'atto di impugnazione dall'Ufficio, a supporto della pretesa di applicazione di sanzioni.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 13 e art. 2, comma 8‑bis
Norme sul procedimento di accertamento tributario e comunicazioni; richiamate dall'Ufficio nella contestazione procedimentale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20
Norma sulla riscossione coattiva e termini; citata dall'Ufficio in tema di conseguenze del mancato tempestivo pagamento.
Massime di principio
- L'esenzione IVA su acconti è legittima se, al momento dell'incasso o della fatturazione anticipata, sono noti tutti gli elementi qualificanti dell'operazione e la destinazione commerciale appare certa: in quel momento nasce il presupposto applicativo.
- Se successivamente emerge che la destinazione effettiva è diversa (es. uso da diporto anziché commerciale), il cedente deve tempestivamente rettificare la fatturazione: emettere nota di credito e nuova fattura con IVA non più tardivamente, ma entro i termini previsti (in base all'art. 26 DPR 633/1972, entro l'anno dalla scoperta), per evitare sanzioni e interessi.
- La valutazione sulla legittimità dell'esenzione per acconti è principalmente fattuale: rileva ciò che era noto e certo al momento dell'acconto; l'onere probatorio circa la conoscenza degli elementi qualificanti ricade sulle parti e sugli accertamenti di fatto del giudice.
- Il mancato tempestivo assolvimento dell'IVA, anche se l'imposta viene poi versata, può comportare l'applicazione di interessi e sanzioni amministrative; il contribuente deve dunque sempre documentare la tempestività dell'eventuale rettifica.
- In giudizio di cassazione le questioni di fatto accertate dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili; tuttavia la Corte può censurare violazioni di norme che impongono termini e modalità per la rettifica fiscale.
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