Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/08/2022 n. 24583 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto decaduti i diritti di riscossione per tardiva notifica delle cartelle di pagamento verso le socie, in relazione a cartelle originate da avvisi di accertamento per IVA e per Ilor; questione centrale: applicabilità del termine di decadenza dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973 e la rilevanza del passaggio in giudicato della sentenza resa contro la società nonché l'effetto della notificazione della cartella alla società sui coobbligati solidali (socie).

La decisione

la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, ritenendo che il giudice del gravame abbia errato: per le cartelle derivanti da accertamento IVA confermato con sentenza passata in giudicato la riscossione si disciplina con la prescrizione generale dell'art. 2953 c.c. (actio iudicati, termine decennale) e non con il termine di decadenza dell'art. 25 D.P.R. 602/1973; inoltre la Corte ha stabilito che la notifica della cartella alla società iscritto a ruolo può avere efficacia impeditiva della decadenza anche nei confronti del coobbligato solidale (socie), e quindi la Commissione regionale ha applicato erroneamente l'art. 25 escludendone l'effetto; riguardo all'Ilor la questione del giudicato e del litisconsorzio necessario richiede valutazione distinta perché, se il giudicato è stato formato senza la partecipazione dei soci quando il contraddittorio era necessario, esso non può essere opposto ai soci; la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    norma sul termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento; la Corte chiarisce che tale previsione non si applica quando la cartella deriva da una sentenza passata in giudicato relativa all'avviso di accertamento (in tal caso opera il termine di prescrizione generale ex art. 2953 c.c.). Inoltre la notificazione alla società iscritto a ruolo può impedire la decadenza anche nei confronti del coobbligato solidale.

  • Codice Civile, art. 2953

    disciplinando l'actio iudicati, fissa il termine prescrizionale decennale che si applica alla riscossione fondata su sentenza passata in giudicato; la Corte lo individua come regime applicabile alle cartelle derivanti da avvisi confermati da sentenza definitiva.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, comma 2

    previsione che estende/proroga termini in caso di notifica ad almeno uno degli obbligati in solido; utilizzata dalla Corte come supporto interpretativo per l'idea che la notificazione ad un coobbligato possa produrre effetti rispetto agli altri.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    richiamato in relazione ai termini processuali per il ricorso per cassazione e all'applicabilità delle norme di diritto processuale civile al giudizio tributario di legittimità; la Corte afferma la prevalenza delle norme processuali ordinarie.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 comma 17 e art. 58 comma 1

    abbreviamento del termine di proposizione delle impugnazioni a sei mesi; la Corte precisa che tale abbreviazione si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e non al presente procedimento.

  • Codice Civile, art. 1306

    richiamato in motivazione come possibile norma che consente al terzo di beneficiare del giudicato inter alios, ma senza poter essere pregiudicato dal giudicato formato nei confronti di altri; utile per distinguere gli effetti del giudicato sui soci non partecipanti.

Massime di principio

  • Se la cartella di pagamento deriva da un avviso di accertamento confermato con sentenza passata in giudicato, la riscossione si governa principalmente dalla prescrizione generale (art. 2953 c.c., 10 anni) e non dal termine di decadenza dell'art. 25 D.P.R. 602/1973.
  • La notifica della cartella alla società iscritta a ruolo può avere effetto impeditivo della decadenza anche nei confronti dei coobbligati solidali (es. soci), salvo specifiche ragioni che escludano l'opponibilità del titolo (p.es. giudicato non opponibile per assenza di litisconsorzio necessario).
  • Quando l'accertamento riguarda imposte la cui base imponibile è autonoma per la società (es. IVA), il giudicato pronunciato rispetto alla società non crea automaticamente litisconsorzio necessario con i soci; per tali voci la sentenza passata in giudicato contro la società può costituire titolo di riscossione sottoposto ai termini di prescrizione ex art. 2953 c.c.
  • Quando l'accertamento riguarda redditi imputabili per legge ai soci (es. imposte sui redditi di società di persone/Ilor), l'azione di impugnazione può determinare un litisconsorzio necessario: la formazione del giudicato senza la partecipazione dei soci può rendere quel giudicato non opponibile ai soci stessi.
  • La regolarità della notificazione alla società non viene compromessa dalla cancellazione dell'iscrizione nel registro delle imprese antecedente all'entrata in vigore della riforma che ha modificato gli effetti della cancellazione; occorre verificare gli effetti della cancellazione alla luce della normativa temporale applicabile.
  • In ogni caso il coobbligato ha rimedi processuali (eccezioni sulla legittimità del titolo, sulla propria qualità di coobbligato, sul beneficio di preventiva escussione ecc.) e il diritto di difesa non è compromesso dalla notificazione all'altro condebitore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.