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Sentenza

Sentenza del 10/08/2022 n. 24661 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF e ILOR per il 1997 emesso in base a un P.V.C. della Guardia di Finanza che contestava la fittizia intestazione di quote della Arno SRL a terzi. L'Ufficio sosteneva che il frazionamento del capitale in quote non superiori al 10% fosse finalizzato a realizzare una plusvalenza assoggettata all'aliquota forfettaria del 2% anziché all'aliquota ordinaria del 25% in occasione della cessione a Mipien S.p.A.; il contribuente aveva eccepito la nullità dell'accertamento per violazione del contraddittorio previsto dall'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per carenza di specificità e autosufficienza (mancata indicazione e trascrizione degli elementi processuali rilevanti, in particolare del contenuto del P.V.C.) e ha ritenuto assorbito il terzo motivo relativo alla motivazione. Di conseguenza è stata confermata la decisione della C.T.R. che aveva annullato l'avviso di accertamento; l'Agenzia è stata condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Richiamato nell'ambito dei mezzi di impugnazione; la Corte segnala che la denunzia di error in procedendo in cassazione richiede indicazioni precise e non generiche, per consentire il controllo diretto degli atti di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato a supporto della censura per presunta nullità della sentenza di merito; la Corte evidenzia l'obbligo di specificità nella denunzia di vizi procedurali in cassazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, commi 4 e 5

    L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2"; "l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fomite dal contribuente

    La Corte ribadisce che il contraddittorio scritto previsto dall'art. 37-bis è requisito essenziale: la richiesta scritta di chiarimenti e la motivazione dell'avviso in relazione alle giustificazioni fornite sono indispensabili e la loro inosservanza comporta la nullità dell'avviso. La mera verbalizzazione o il contenuto del P.V.C. non sostituiscono la richiesta scritta prescritta dalla norma.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12 (Statuto del contribuente)

    Richiamata come riferimento alle garanzie procedimentali del contribuente; la Corte tiene conto delle tutele procedurali nel giudizio sull'eventuale nullità dell'accertamento.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    Norma che individua i motivi di cassazione; nella vicenda la Corte ha valutato l'ammissibilità e la specificità dei motivi di cassazione previsti dall'art. 360.

Massime di principio

  • Per le contestazioni di elusività in materia di imposte sui redditi l'art. 37-bis D.P.R. 600/1973 impone un contraddittorio scritto: l'Ufficio deve inviare richiesta scritta di chiarimenti (anche per raccomandata) e l'avviso di accertamento deve motivare specificamente in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente; la violazione di tale procedura determina la nullità dell'atto.
  • Il verbale di verifica (P.V.C.) e l'attività svolta in sede di accesso/verbale non sono equivalenti alla richiesta scritta prevista dall'art. 37-bis e non possono di per sé sanare la mancata procedura formale.
  • In Cassazione i motivi devono essere 'autosufficienti': chi propone ricorso deve portare nel testo del ricorso e nei motivi gli elementi essenziali e, se necessario, estratti o trascrizioni degli atti (es. P.V.C.) che si intendono far valutare; il generico rinvio agli atti è inammissibile.
  • Anche quando l'Amministrazione prospetta operazioni potenzialmente elusive (es. frazionamento di quote per ottenere aliquota agevolata sulle plusvalenze), l'annullamento dell'atto può avvenire per vizi procedurali: il rispetto della forma procedimentale è condizione di validità dell'accertamento.
  • Prassi operativa consigliata: per contestare elusività l'Ufficio dovrebbe formulare chiaramente nella richiesta scritta i motivi per cui ritiene applicabili le norme anti-elusione e, nell'avviso, rispondere esplicitamente alle giustificazioni del contribuente; il contribuente, a sua volta, dovrà conservare e produrre nel giudizio la documentazione del contraddittorio e del P.V.C.
  • In sede di impugnazione, sia l'Amministrazione sia il contribuente devono curare la completezza documentale e la specificità delle doglianze per evitare l'inammissibilità delle censure in sede di legittimità.

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