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Sentenza

Sentenza del 10/08/2022 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Rovigo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La verifica concernente l'anno 2015 contestava: 1) che la società avesse acquisito da Carni R. snc un complesso di beni e una partita di merce in realtà riconducibile a una cessione d'azienda "spezzatino" (contestata la detrazione IVA di €8.933,72 e la mancata imposta di registro sull'avviamento); 2) l'iscrizione in bilancio di finanziamenti soci per complessivi importi formatisi 2006-2012 ritenuti non giustificati e, per €155.710,00, assoggettati a tassazione come sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 TUIR; 3) indagini bancarie che avrebbero fatto emergere maggiori ricavi di €3.970,00; 4) conseguenti rettifiche ai fini IRPEF/IVA/IRAP e l'irrogazione di sanzioni.

La decisione

La Commissione ha: - dichiarato estinti i ricorsi 88/2020 e 89/2020 limitatamente alla parte relativa alla società Carni R. (con conciliazione parziale per altri ricorsi indicati); - accolto i ricorsi nella parte che riguardava la valorizzazione di due libretti di deposito intestati a R. C. per complessivi €38.000,00 (ossia ha ritenuto giustificati tali apporti); - dichiarato difetto di giurisdizione in relazione alla parte del ricorso di Z. R. relativa a contributi INPS; - rigettato per il resto i ricorsi riuniti (confermando quindi la qualificazione come cessione d'azienda "spezzatino", il recupero IVA e le rimanenti rettifiche), e ha compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973 art. 32

    Comma 1, n.2 (presunzione dei versamenti non giustificati)

    Le risultanze delle indagini bancarie costituiscono presunzioni relative che possono essere poste a base dell'accertamento salvo che il contribuente dimostri il contrario: grava quindi sul contribuente l'onere di provare l'irrilevanza o la corretta annotazione in dichiarazione.

  • D.P.R. 633/1972 art. 51

    Analogo criterio per l'IVA: i dati emersi dalle indagini bancarie rilevano ai fini IVA se il contribuente non dimostra la loro irrilevanza.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR) art. 88

    Comma 1 e comma 4 citati in motivazione

    La sopravvenuta insussistenza di una passività iscritta in bilancio costituisce una sopravvenienza attiva e va assoggettata a tassazione; tuttavia i versamenti da parte dei soci a titolo di fondo perduto o in conto capitale non sono sopravvenienze imponibili se debitamente provati.

  • D.P.R. 633/1972 art. 19

    Disciplina il diritto alla detrazione IVA; la detrazione non è automatica: l'operazione deve essere effettivamente soggetta ad IVA e non esclusa dall'ambito d'imposta (es. cessione d'azienda soggetta a registro).

  • D.lgs. 471/1997 art. 6 (comma 6 e comma 6-bis) e Legge 205/2017 art. 1 comma 935

    La novella ha previsto che, in casi di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, il cessionario possa mantenere la detrazione salvo sanzione fissa, ma la giurisprudenza ha sottolineato i limiti oggettivi e la non retroattività dell'applicazione per casi originariamente non rientranti nell'ambito IVA (es. operazioni inesistenti ai fini IVA come cessione d'azienda).

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) art. 12 comma 7

    Disciplina il contraddittorio endoprocedimentale in specifiche ipotesi; la Corte ha escluso che si tratti di un obbligo generalizzato per ogni atto impositivo, e la Commissione ha ritenuto che qui il contraddittorio documentale si sia comunque svolto.

  • Legge 4/1929 art. 24

    Riguarda la redazione del processo verbale per alcune constatazioni: la giurisprudenza non riconosce la nullità automatica dell'atto per la mancata redazione del Pv quando è stato svolto contraddittorio e vi sono altri atti formali che attestano l'esito del controllo.

  • Codice Civile art. 2729

    Richiama il principio delle presunzioni e l'esigenza, in talune contestazioni, di elementi gravi, precisi e concordanti per fondare determinati accertamenti; ma nelle indagini bancarie l'onere probatorio è spesso posto sul contribuente.

  • Codice di Procedura Civile art. 115

    Nel processo tributario i fatti non contestati in modo specifico dalla controparte si considerano provati: la mancata contestazione puntuale della ricorrente ha inciso sull'accoglimento pieno delle contestazioni dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Indagini bancarie: le risultanze delle indagini sui conti correnti costituiscono una presunzione rilevante; il contribuente ha l'onere di fornire documentazione probante della provenienza e della natura degli importi per sfatare la presunzione (es. libretti di deposito, movimenti chiari, atti contabili integrativi).
  • Finanziamenti soci: gli importi iscritti in bilancio come finanziamenti devono essere comprovati nella loro effettività e provenienza; in assenza di prova e se sproporzionati rispetto ai redditi dei soci, possono essere riqualificati come sopravvenienze attive imponibili ai sensi dell'art. 88 TUIR.
  • Operazioni fra parti correlate/familiari: in presenza di stretti legami tra compagini (stessa famiglia, stesso personale, continuità di sede/forniture), il trasferimento di beni può essere ricostruito come cessione d'azienda se sussiste continuità economica, con conseguenze fiscali rilevanti (imposta di registro, perdita del diritto automatico alla detrazione IVA).
  • IVA e cessione d'azienda "spezzatino": il diritto alla detrazione dell'IVA non è acquisito automaticamente solo perché l'imposta è esposta in fattura; se l'operazione è in realtà fuori campo IVA (cessione d'azienda con avviamento), la detrazione può essere disconosciuta e l'indebito deve essere recuperato; le novità sanzionatorie non sempre consentono la retroattiva conservazione della detrazione.
  • Contraddittorio e formalità: la mancata redazione di un processo verbale o l'apparente carenza di delega per la sottoscrizione non determinano automaticamente la nullità dell'atto quando il contraddittorio documentale si è comunque svolto e la delega è successivamente documentata; la prassi amministrativa e la giurisprudenza valorizzano la sostanza del procedimento.
  • Documentazione tardiva: documenti prodotti tardivamente possono essere non utilizzabili ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73, ma in alcuni casi l'Amministrazione può valutarli a fini deflativi; comunque è cruciale produrre prove in tempo utile nel contraddittorio preventivo.
  • Ripartizione degli oneri: nelle controversie tributarie l'onere di allegare e provare fatti ostativi alle determinazioni dell'Amministrazione grava sulla parte che contesta; contestazioni generiche o non specifiche rischiano di essere inefficaci.
  • Gestione del contenzioso: l'adesione a proposte deflative dell'Ufficio può ridurre l'esposizione; la sentenza mostra che anche un'accoglienza parziale (es. riconoscimento di €38.000) può portare alla compensazione delle spese.

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