Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05786/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico creditore)

La controversia

La controversia nasce da un finanziamento concesso a una società in liquidazione e garantito da un Fondo pubblico di garanzia per le PMI. Dopo l’inadempimento della società finanziata, la banca finanziatrice escuteva la garanzia pubblica e il gestore del Fondo pagava alla banca l’importo garantito, poi iscriveva a ruolo il credito nei confronti della società e dei fideiussori. I garanti e la società proponevano opposizione alla cartella esattoriale, sostenendo, in sintesi, che il credito recuperato avesse origine privatistica e che, pertanto, non fosse legittima la riscossione mediante ruolo senza un previo titolo esecutivo giudiziale; contestavano inoltre la validità del titolo posto a base dell’iscrizione a ruolo e deducevano vizi formali della cartella. Il Tribunale e poi la Corte d’appello rigettavano le opposizioni, affermando la natura pubblicistica del credito del gestore del Fondo e la legittimità del recupero coattivo tramite ruolo. Con il ricorso per cassazione i fideiussori denunciavano violazione degli artt. 17 e 21 del d.lgs. 46/1999, sostenendo che la riscossione mediante ruolo sarebbe possibile per le sole entrate pubbliche e, per quelle di origine privatistica, solo previa formazione di un titolo esecutivo; in memoria insistevano sulla distinzione tra natura del credito e origine del rapporto sottostante.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di escussione della garanzia pubblica del Fondo PMI e successiva surrogazione del gestore nel credito della banca finanziatrice, il credito da recuperare assume natura pubblicistica perché finalizzato al reintegro di risorse pubbliche del Fondo. Da ciò deriva che il recupero può avvenire mediante la procedura di riscossione coattiva dei crediti agevolati ex art. 17 d.lgs. 46/1999, senza necessità di un previo titolo esecutivo giudiziale. La Corte ha richiamato precedenti conformi e ha precisato che la surrogazione muta la causa del credito, rendendolo strumentale alla riacquisizione di risorse pubbliche. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore di entrambe le parti resistenti e con applicazione della sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. 46/1999

    consente la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti che, nella specie, hanno natura pubblicistica a seguito della surrogazione del gestore del Fondo; non è necessario un titolo esecutivo giudiziale previo.

  • art. 21 d.lgs. 46/1999

    non si applica al caso, perché opera per entrate di origine privatistica; qui il credito è stato qualificato come pubblico per effetto della surrogazione e della finalità di reintegro di risorse pubbliche.

  • art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998

    il privilegio e la procedura esattoriale si estendono a tutte le restituzioni dei finanziamenti agevolati, anche quando il recupero derivi da fatti successivi all’erogazione o dall’escussione di una garanzia pubblica.

  • art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996

    costituisce la base del Fondo di garanzia per le PMI e della surrogazione del gestore dopo il pagamento al finanziatore.

  • art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005

    richiamato quale fonte regolamentare che coordina la disciplina del Fondo e il recupero delle somme erogate.

  • art. 8-bis, comma 3, d.l. 3/2015

    richiamato dalla Corte come disposizione che conferma il regime di riscossione coattiva nei confronti dei terzi garanti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    base del procedimento accelerato di definizione del ricorso, nel quale la Corte ha deciso in coerenza con la proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme ulteriori a titolo sanzionatorio per la soccombenza in un giudizio definito conformemente alla proposta accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il gestore di un Fondo pubblico di garanzia paga il finanziatore ed è surrogato nel relativo credito, il credito restitutorio che ne nasce assume natura pubblicistica, perché è finalizzato al reintegro di risorse pubbliche da reimpiegare per le medesime finalità di sostegno.
  • Per i crediti pubblicistici derivanti da interventi agevolativi disciplinati dal d.lgs. 123/1998 è ammessa la riscossione coattiva mediante ruolo ex art. 17 d.lgs. 46/1999, senza necessità di un previo titolo esecutivo giudiziale.
  • L’art. 21 d.lgs. 46/1999 riguarda le entrate di origine privatistica; non opera quando la surrogazione e la funzione pubblica del recupero trasformano il credito in credito pubblico, anche se il rapporto originario era sorto nell’ambito di un finanziamento bancario.
  • La disciplina del d.lgs. 123/1998 va letta in chiave unitaria e funzionale: il privilegio e il meccanismo di recupero si estendono anche alle ipotesi di escussione di garanzia pubblica e ai crediti verso i terzi garanti, non solo ai casi di revoca del beneficio per irregolarità originarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.