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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35224/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato, al quale era contestato di avere diretto un’associazione di tipo mafioso dal giugno 2023 al febbraio 2024, ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato, ai sensi dell’art. 310 c.p.p., l’appello contro il diniego della revoca della custodia cautelare in carcere. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza confrontarle con il loro narrato processuale, avrebbe omesso di considerare la lettura delle intercettazioni proposta dal consulente difensivo e non avrebbe risposto alla tesi secondo cui le somme di denaro menzionate non erano remunerazioni per la partecipazione all’associazione. Ha inoltre lamentato che il giudice avesse rinviato a precedenti ordinanze cautelari, emesse prima del deposito della consulenza di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico e reiterativo di questioni già affrontate con motivazione logica dal Tribunale, rispetto alla quale la difesa non aveva svolto un confronto critico effettivo. Il richiamo per relationem alle precedenti decisioni cautelari sulle medesime questioni è stato ritenuto legittimo. Le contestazioni sulle dichiarazioni dei collaboratori sono state giudicate generiche e non autosufficienti, anche perché non corredate dall’allegazione o dalla trascrizione degli atti richiamati; inoltre, le dichiarazioni risultavano corroborate dalle trascrizioni delle conversazioni depositate dai periti. Quanto alle intercettazioni, la Corte ha rilevato che la decisione richiamata dal Tribunale aveva esaminato nel merito le interpretazioni del consulente difensivo e le aveva respinte con argomentazioni logiche, anche circa l’identificazione della persona cui il clan procurava denaro. La censura sulle somme e sulla loro riferibilità al periodo contestato risultava inoltre contrastata da valutazioni già confermate in una precedente pronuncia cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione assunta in camera di consiglio il 10 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 2, c.p.

    per essere stato a capo dell’associazione di tipo mafioso denominata “clan Attanasio” dal giugno 2023 al febbraio 2024

    La disposizione individua il reato contestato all’indagato, cui era attribuita la direzione dell’associazione mafiosa nel periodo indicato; la Corte, in questa decisione cautelare, non ridefinisce gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 299 c.p.p.

    è legittimo il provvedimento con il quale il tribunale, nell'esaminare l'appello contro la decisione del giudice che respinga l'istanza di revoca della misura cautelare proposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., richiami, facendola propria, la motivazione della suddetta decisione, avente ad oggetto le medesime questioni, giacché trattasi di "relatio" interna, espressione dell'"iter" logico seguito dal giudice della decisione e, in quanto tale, si sottrae ad ogni conseguenza sanzionatoria sul piano processuale.

    Nel decidere l’appello cautelare, il tribunale può richiamare e fare propria la motivazione del provvedimento che ha respinto la richiesta di revoca, se questo ha già esaminato le medesime questioni.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.

    La Corte ha trattato il ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in assenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.

    La Corte ha trattato il ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in assenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata quale criterio per esporre sinteticamente il motivo di ricorso; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 310 c.p.p.

    il Tribunale di Catania ha rigettato l’appello proposto, ex art. 310 del codice di rito, nell’interesse di Alessio Attanasio

    L’impugnazione davanti al Tribunale è stata proposta come appello cautelare ai sensi dell’art. 310 c.p.p. contro il provvedimento che aveva respinto la richiesta di revoca della misura.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l’inammissibilità è colposa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; in questo caso è stata determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • È legittimo che il giudice dell’appello cautelare richiami e faccia propria la motivazione di una precedente decisione relativa alle medesime questioni, quando il rinvio consenta di ricostruire l’iter logico seguito.
  • Il ricorso per cassazione che deduce un vizio di motivazione richiamando atti processuali deve indicare e allegare o trascrivere gli atti rilevanti in modo da rendere autosufficiente la censura; il requisito opera anche nel giudizio cautelare.
  • Le censure cautelari devono individuare puntualmente i passaggi contestati e le questioni di fatto o di diritto sottoposte al giudice; la mera riproposizione di argomenti già respinti o la contrapposizione di una lettura alternativa delle prove, senza confronto effettivo con la motivazione, rende il ricorso aspecifico.
  • La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioniProve
RamiMisure cautelariProcesso penaleReati contro la PA
SottomaterieCarcere
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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