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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8543/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'Appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Girolamo Provenzano e rigettato quello di Fabio Spinelli avverso la confisca di beni ritenuti nella disponibilità effettiva di Giuseppe Provenzano, indiziato di appartenere all'associazione mafiosa. Spinelli contestava la confisca dell'immobile intestato a lui (ufficio in Palermo, via Giuseppe Impastato n.20), denunciando violazione dell'art. 24 d.lgs. n.159/2011 e lamentando che la Corte avrebbe invertito l'onere della prova, non avendo preso in considerazione elementi giustificativi quali pagamenti INPS e la sostituzione della serratura. Girolamo Provenzano censurava la declaratoria di irricevibilità dell'appello proposta da difensori privi di procura speciale (violazione art.23, comma 3; art.24; art.27 comma 6 d.lgs. 159/2011), contestava ritardi procedurali e vizio di motivazione per presunta disregard del consulente tecnico d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Spinelli la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero, in gran parte, questioni di merito e di logicità della motivazione non sindacabili in cassazione nella materia delle misure di prevenzione; ha confermato la valutazione della Corte territoriale che, alla luce dell'accertamento peritale (saldo fonti-impieghi negativo) e di una conversazione intercettata dalla quale risultava il dominio sostanziale dell'immobile da parte di Giuseppe Provenzano, aveva escluso la capacità economica del nucleo familiare di Spinelli di sostenere l'acquisto. Per Girolamo Provenzano la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di irricevibilità dell'appello presentato da difensori senza procura speciale, richiamando l'obbligo di patrocinio con procura per i terzi con interesse meramente civilistico nel procedimento di prevenzione; il vizio non è stato sanato e pertanto il ricorso è inammissibile. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, salvo elementi idonei a escludere la colpa.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, lett. a)

    Norma usata per qualificare l'appartenenza all'associazione mafiosa ('cosa nostra') del prevenuto, fondamento della misura di prevenzione patrimoniale.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 10, comma 2

    Imposta l'obbligo di motivazione del provvedimento di prevenzione; la Corte ha richiamato l'esigenza che il decreto sia motivato ma ha limitato il sindacato in Cassazione alle fattispecie previste dalla legge.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 23, comma 3

    Richiamata nella questione della necessità di procura speciale per i terzi interessati: la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione che richiede il conferimento di procura alle liti per i soggetti con interesse meramente civilistico nel procedimento di prevenzione.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 24 (commi 1 e 2)

    Invocato dai ricorrenti per profili di tutela giurisdizionale; la Corte ha osservato che le doglianze consistono in valutazioni di merito e di motivazione non sindacabili in Cassazione nella materia delle misure di prevenzione.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 27, comma 6

    Richiamato in relazione ai termini procedurali; la Corte non ha ritenuto fondate le contestazioni sul superamento dei termini complessivi.

  • Legge n. 1423/1956, art. 4, comma 11; legge n. 575/1965, art. 3-ter, comma 2 (trasfusi in d.lgs. n.159/2011 art.10, comma 3 e art.27, comma 2)

    «è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore»

    La formulazione normativa limita l'ambito del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione alla violazione di legge, escludendo il libero riesame di questioni di fatto e la generalizzata impugnazione per vizio di motivazione, salvo i casi estremi previsti dalla giurisprudenza.

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    Rinvio alla disciplina dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il ricorrente in questa materia non può dedurre un ordinario vizio di motivazione ai sensi di tale norma.

  • art. 100 c.p.p.

    «stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale»

    Richiama il principio secondo cui soggetti con interesse meramente civilistico devono essere rappresentati da difensore munito di procura speciale; la Corte lo estende ai terzi interessati nel procedimento di prevenzione, giustificando l'irrilevanza della non menzione espressa nella norma stessa.

  • art. 83 c.p.c.

    Usato a supporto dell'equiparazione dell'onere di patrocinio dei terzi alle prescrizioni del processo civile (procura alle liti).

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato per escludere la possibilità di sanare il difetto di rappresentanza; la Corte ha ritenuto che il vizio non sia sanabile con le disposizioni sulla sanatoria del processo civile.

  • art. 24 Costituzione

    Invocato dal ricorrente come parametro di illegittimità della limitazione processuale; la Corte non ha ravvisato contrasto con la Costituzione nella sua qualificazione dell'onere di procura speciale per i terzi.

Massime di principio

  • I terzi che partecipano a procedimenti di prevenzione patrimoniale con interesse meramente civilistico devono conferire procura speciale al difensore (procura alle liti): la mancanza di tale procura può determinare l'irricevibilità dell'impugnazione.
  • In materia di misure di prevenzione il sindacato in Cassazione è limitato: non è possibile il libero riesame degli elementi di fatto o una generica censura della motivazione; sono ammissibili censure per violazione di legge e, con rigore, per carenza assoluta o apparente di motivazione.
  • Le valutazioni economiche del giudice (saldo fonti-impieghi, congruità delle entrate rispetto agli acquisti) sono decisive: per sconfiggere una confisca bisogna fornire prove documentali solide delle fonti lecite e della compatibilità economica dell'acquisto.
  • Elementi indiziari concreti, come conversazioni intercettate dalle quali emerge il controllo effettivo di un bene da parte di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso, possono prevalere su elementi contraddittori deboli (es. cambio serratura) e fondare la confisca.
  • Non è opportuno affidarsi a censure di mera logicità o a richieste di rinnovazione di valutazioni tecniche in sede di Cassazione: tali questioni vanno trattate nei gradi di merito con documentazione e atti istruttori adeguati.
  • Per evitare sanzioni e spese, curare la regolarità della rappresentanza processuale (procure), la tempestività dei rimedi e la produzione documentale idonea a provare la legittimità dell'intestazione e delle fonti di acquisto.

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