Cassazione Civile, Sentenza n. 12110/2020 del 22/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (intermediario finanziario)
La controversia
Tra gennaio e marzo 2010 l’investitore consegnò più volte in contanti al promotore finanziario dell’intermediario complessivi Euro 112.830,37, di cui una tranche di Euro 95.000, per l’acquisto di titoli di Stato. Il promotore rilasciò distinte di «versamento – assegni» non corrispondenti all’operazione affidatagli e le somme non risultavano registrate sul conto corrente o sul dossier titoli. L’investitore contestò la mancata rintracciabilità delle somme al promotore con lettera del 5 luglio 2011 e all’intermediario con raccomandata del 23 maggio 2012. Il Tribunale di Mantova, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., condannò l’intermediario e il promotore, in solido, a pagare Euro 112.830,37; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 48/2018 depositata il 15 gennaio 2018, respinse l’appello dell’intermediario. Quest’ultimo propose sei motivi di ricorso, esaminati congiuntamente: 1) contestò che l’investitore avesse provato il versamento, il danno, il nesso causale e la destinazione delle somme all’investimento, trattandosi di contanti e di modalità non opponibili alla banca; 2) denunciò omesso esame e motivazione contraddittoria o incomprensibile sulla prova che le somme fossero state affidate per investimenti, sostenendo che le distinte prodotte non dimostravano tale destinazione; 3) contestò l’opponibilità all’intermediario delle distinte come quietanze o confessioni stragiudiziali e la rilevanza della mancata comparizione del promotore all’interrogatorio formale, anche rispetto alle regole sulle obbligazioni solidali; 4) censurò la mancata considerazione dell’irregolarità dei versamenti in contanti alla luce della normativa antiriciclaggio e contestò la necessità di provare la preesistenza del denaro; 5) lamentò che non fossero stati valorizzati gli indizi di un rapporto diretto ed estraneo alle mansioni tra investitore e promotore, inclusi la qualità di investitore esperto, la mancata reazione alla documentazione informativa e il ritardo nel chiedere chiarimenti; 6) denunciò il mancato riconoscimento del concorso colposo dell’investitore ai sensi dell’art. 1227 c.c. e l’assenza di motivazione sul punto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ribadito che l’intermediario risponde, ai sensi dell’art. 31 TUF e secondo il principio dell’occasionalità necessaria, dell’illecito del promotore commesso nell’ambito delle funzioni proprie dell’intermediario, anche quando il promotore agisca dolosamente o oltrepassi le proprie mansioni. L’esclusione della responsabilità può tuttavia dipendere da una condotta del cliente anomala, connotata da consapevole e fattiva acquiescenza, connivenza o collusione, e idonea a interrompere il nesso causale; la mera consapevolezza di irregolarità non è sufficiente. Quanto alla prova, l’investitore deve dimostrare l’illecito del promotore e il suo collegamento con l’attività dell’intermediario, mentre spetta all’intermediario provare che l’investitore abbia consapevolmente agevolato l’illecito in collusione con il promotore. La Corte ha ravvisato un vizio nella motivazione d’appello perché non aveva valutato complessivamente gli indizi dedotti dall’intermediario: la consegna in contanti, in un breve periodo, di una somma ingente da parte di un investitore esperto; le modalità di registrazione anomale e non tracciate secondo la disciplina antiriciclaggio; il rilascio di distinte non corrispondenti a operazioni di investimento; l’assenza di tracce bancarie delle somme; e la richiesta tardiva di rendiconto, rivolta dapprima al promotore e poi all’intermediario. Il giudice di rinvio dovrà valutare la condotta dell’investitore ai fini dell’incidenza causale ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., anche considerando se essa possa avere concorso alla produzione del danno o reciso il nesso di occasionalità necessaria. La Cassazione non ha deciso definitivamente se la responsabilità dell’intermediario sia esclusa o ridotta.
Norme richiamate
Per affermare la concorrente responsabilità dell’intermediario è quindi sufficiente che il dipendente si presenti come tale sfruttando la posizione che ha all’interno dell’organizzazione dell’intermediario, tenuto a rispondere del fatto del dipendente o preposto.
L’intermediario risponde dell’illecito del promotore che, presentandosi come tale e sfruttando la propria posizione organizzativa, abbia agito nell’ambito delle funzioni proprie dell’intermediario; la responsabilità non dipende dall’accertamento di una colpa nella scelta o nella vigilanza.
La scelta, espressa in linea generale nell’art. 2049 c.c., poi meglio trasfusa nell’art. 31 TUF con riguardo all’attività propria dell’intermediario finanziario, è nel senso di porre a carico del preponente, come componente dei costi e dei rischi dell’attività che svolge, i danni cagionati da coloro della cui prestazione si avvale per il perseguimento della sua finalità economica.
Il preponente sopporta i danni cagionati dai soggetti dei quali si avvale per perseguire la propria finalità economica quando il fatto lesivo sia collegato all’esercizio delle incombenze affidate.
Il Giudice del rinvio, pertanto, in relazione ai suddetti elementi indiziari, del tutto trascurati nella loro complessiva pregnanza dal giudice a quo, sarà tenuto a valutare la condotta tenuta dal cliente investitore, certamente non sprovveduto, ai fini della valutazione dell’incidenza causale del suo comportamento “anomalo” ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1.
La condotta anomala dell’investitore deve essere valutata per stabilire se abbia concorso causalmente alla produzione del danno; per gravità, può anche giungere a recidere il nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del promotore e il danno.
Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, all’investitore spetta l’onere di provare l’illiceità della condotta del promotore legata a quella dell’intermediario da un rapporto di necessaria occasionalità, mentre all’intermediario spetta l’onere di provare che l’illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall’investitore in collusione con il promotore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18928 del 31/07/2017).
L’investitore deve provare l’illecito del promotore e il nesso di necessaria occasionalità con l’attività dell’intermediario; l’intermediario deve invece provare che l’investitore abbia consapevolmente agevolato l’illecito in collusione con il promotore.
D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49
Il Giudice del rinvio, pertanto, in relazione ai suddetti elementi indiziari, del tutto trascurati nella loro complessiva pregnanza dal giudice a quo, sarà tenuto a valutare la condotta tenuta dal cliente investitore, certamente non sprovveduto, ai fini della valutazione dell’incidenza causale del suo comportamento “anomalo” ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1.
La disciplina antiriciclaggio è richiamata per qualificare come indizio di anomalia le modalità di consegna e registrazione delle somme in contanti. La sentenza non formula una distinta interpretazione dell’art. 49, ma ne considera la disciplina nel valutare la condotta del cliente e la possibile incidenza causale.
Massime di principio
- L’intermediario finanziario risponde dell’illecito del promotore quando il fatto lesivo sia prodotto o agevolato da una condotta riconducibile all’attività lavorativa e rimanga nell’ambito delle funzioni proprie dell’intermediario, anche se il promotore abbia oltrepassato i limiti delle mansioni o abbia agito dolosamente.
- La responsabilità dell’intermediario può essere esclusa quando la condotta del cliente sia anomala e presenti caratteri di consapevole e fattiva acquiescenza, connivenza o collusione con il promotore, in modo da interrompere il nesso causale; la mera consapevolezza di una violazione delle regole di settore non basta.
- Per accertare l’anomalia della condotta dell’investitore possono essere valutati congiuntamente, in via presuntiva, il numero e la ripetizione delle operazioni irregolari, il loro valore, l’esperienza dell’investitore, la sua conoscenza delle procedure d’investimento e le sue condizioni culturali e socio-economiche.
- L’investitore deve provare l’illiceità della condotta del promotore e il collegamento con l’attività dell’intermediario secondo il criterio della necessaria occasionalità; l’intermediario deve provare che l’investitore abbia consapevolmente agevolato l’illecito in collusione con il promotore.
- La consegna in contanti di somme ingenti, le modalità irregolari e non tracciate, l’assenza di corrispondenti registrazioni bancarie e la tardività delle richieste di rendiconto sono elementi che il giudice deve valutare complessivamente per accertare l’eventuale concorso causale del cliente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.; tale concorso, se particolarmente grave, può recidere il nesso di occasionalità necessaria.
Come è indicizzato
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