Parere n. 1224/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dalla Montale s.r.l. contro il Comune di Milano per l’annullamento: - dell’ordinanza del Comune di Milano datata 13 giugno 2024, pratica n. 24240/2017, prot.14/06/2024.0336674.U, comunicata il 14 giugno 2024, che ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi del fabbricato sito in Milano, via Archimede, 10, secondo lo “stato concesso” con il permesso di costruire n. 18 rilasciato in data 24 gennaio 2019; - nonché di tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza del Comune di Milano del 13 giugno 2024, recante l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi di un fabbricato sito in Milano, via Archimede, 10, secondo lo stato assentito dal permesso di costruire n. 18 del 24 gennaio 2019.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha proposto ricorso straordinario, con istanza cautelare, deducendo quattro motivi di illegittimità dell’ordinanza comunale: violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento e del buon andamento; erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione con riferimento agli artt. 15, 31, 32 e 34 del d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 10 della legge regionale n. 38/2015; ulteriori vizi relativi agli artt. 31, 32 e 34 del d.P.R. n. 380/2001; impossibilità giuridica dell’oggetto del provvedimento e violazione del principio ad impossibilia nemo tenetur. Nel corso dell’istruttoria, il Comune di Milano ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi gli effetti dell’opposizione rituale e tempestiva sul ricorso straordinario e sulla domanda cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto comprovato il deposito dell’atto di opposizione del Comune di Milano del 5 dicembre 2024 e ha giudicato l’opposizione rituale e tempestiva. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale, senza esame dei motivi di merito. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione ha ribadito che l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti circa il suo utilizzo.
Osservazioni
Opposizione al ricorso straordinario
L’opposizione proposta dal Comune di Milano il 5 dicembre 2024 è stata ritenuta rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971; pertanto il ricorso deve essere trasposto in sede giurisdizionale e dichiarato improcedibile nella sede straordinaria.
Istanza cautelare
La domanda di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata è assorbita dall’improcedibilità del ricorso per trasposizione.
Norme richiamate
Richiamati dalla ricorrente per dedurre la violazione delle garanzie partecipative e del giusto procedimento; la Sezione non ne esamina il merito.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di buon andamento; la censura non è esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
artt. 15, 31, 32 e 34 d.P.R. 380/2001
Richiamati nei motivi relativi ai presupposti e agli effetti dell’ordinanza edilizia; il merito delle censure non viene esaminato.
art. 10 l.r. 38/2015
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell’ordinanza; la relativa censura resta assorbita.
Consente l’opposizione al ricorso straordinario e la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. L’opposizione rituale e tempestiva determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti interessate di avvalersi della sede straordinaria; tale presupposto viene meno quando una parte esercita il diritto di opposizione.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, la domanda cautelare proposta nella sede straordinaria resta assorbita e non richiede una decisione sul merito.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione e trasposizione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da Montale s.r.l. contro il Comune di Milano, con istanza cautelare, per l’annullamento dell’ordinanza comunale del 13 giugno 2024 relativa al ripristino dello stato dei luoghi di un fabbricato sito in Milano, via Archimede, 10, secondo lo stato assentito dal permesso di costruire n. 18 del 24 gennaio 2019.
Premesse e motivi del ricorso
La società ricorrente ha dedotto quattro gruppi di censure:
- violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, dei principi del giusto procedimento e del buon andamento, nonché difetto di istruttoria e motivazione;
- erronea valutazione dei presupposti dell’ordinanza e violazione degli artt. 15, 31, 32 e 34 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 10 della legge regionale n. 38/2015;
- ulteriori vizi relativi agli artt. 31, 32 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, con particolare riferimento al difetto di istruttoria e motivazione e alla contraddittorietà;
- violazione del principio ad impossibilia nemo tenetur e impossibilità giuridica dell’oggetto del provvedimento.
La ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dell’ordinanza impugnata.
Opposizione del Comune e trasposizione
Nel corso dell’istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito che il Comune di Milano aveva notificato alle altre parti, il 5 dicembre 2024, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato che agli atti risultava effettivamente depositata copia dell’opposizione e ha ritenuto che essa fosse rituale e tempestiva.
Principio applicato
Il Consiglio di Stato ha richiamato la funzione dell’opposizione quale strumento volto a consentire a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario costituisce infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzare la sede straordinaria.
Sono stati richiamati, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Decisione
Poiché l’opposizione del Comune è stata ritenuta rituale e tempestiva, il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. La Sezione non ha quindi esaminato i motivi riguardanti la legittimità dell’ordinanza edilizia.
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita dall’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 10 lug 2026Parere n. 1205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 lug 2026Parere n. 1206/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 lug 2026Parere n. 1207/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 lug 2026Parere n. 1208/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 lug 2026Parere n. 1209/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 10 lug 2026Parere n. 1210/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →