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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35154/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il GIP del Tribunale di Savona, con sentenza del 26 marzo 2026 resa su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato all’imputato, per detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità e violazione degli obblighi di comportamento in caso di incidente stradale, la pena concordata di tre anni e dieci mesi di reclusione e 18.000 euro di multa. L’imputato ha proposto ricorso lamentando la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la censura sulla mancanza di motivazione relativa all’entità della pena non rientra tra i motivi tassativamente deducibili contro una sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La disposizione consente il ricorso soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La decisione è stata assunta de plano. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nell’aver proposto il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La disposizione individua il reato di detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità contestato all’imputato; la Corte non ne svolge un’interpretazione.

  • art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992

    Le disposizioni sono indicate come base dei reati stradali contestati; la Corte non ne svolge un’interpretazione.

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    Sono richiamati quale fondamento del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    Contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili in cassazione soltanto i motivi tassativamente elencati dalla norma; la censura sulla mancanza di motivazione circa l’entità della pena non è ammissibile se non attiene a una di tali ipotesi.

  • art. 616 c.p.p.

    A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni che escludano la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

    L’inammissibilità del ricorso è dichiarata con procedura de plano nei casi previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, i motivi deducibili sono limitati alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è autonomamente deducibile la mancanza di motivazione sulla misura della pena quando la censura non attiene a una di tali ipotesi.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulta esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleStupefacentiReati stradali
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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