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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37713/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promittente venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare, originariamente concluso tra il promittente venditore e una persona fisica che avrebbe poi designato, quale acquirente, una società ricorrente. Il preliminare riguardava un immobile sito nel comune di Castelfranco di Sotto, con prezzo complessivo di euro 120.000, di cui euro 15.000 versati alla sottoscrizione a titolo di caparra confirmatoria e il resto da versarsi al definitivo entro il 31.12.2010. Successivamente, un ulteriore accordo differiva il termine per il rogito al 31.3.2011 e prevedeva un’ulteriore caparra di euro 15.000. Il venditore, ritenendo la controparte indisponibile alla stipula, dichiarava di recedere dal preliminare e di trattenere la caparra. La società chiedeva quindi l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., dichiarando la disponibilità a versare il saldo prezzo, e il risarcimento del danno. Il convenuto, invece, sosteneva la legittimità del proprio recesso e della ritenzione della caparra. Il tribunale rigettava la domanda della società, accoglieva la riconvenzionale del venditore, dichiarando legittimo il recesso per grave inadempimento della promissaria acquirente e condannando la stessa anche ex art. 96 c.p.c. La corte d’appello confermava integralmente. In cassazione la società deduceva: violazione degli artt. 1385 e 2932 c.c. e degli artt. 113 e 116 c.p.c., sostenendo che l’inadempiente fosse il venditore; violazione dell’art. 2932 c.c. e degli artt. 113 e 116 c.p.c., contestando la ritenuta mancanza di una seria offerta di adempimento e sostenendo che la sola proposizione della domanda valesse come offerta; violazione degli artt. 1385 e 1455 c.c. e degli artt. 113 e 116 c.p.c., contestando la gravità del proprio inadempimento e la legittimità del recesso del venditore; violazione dell’art. 96 c.p.c., contestando la condanna per lite temeraria e la ritenuta rilevanza dannosa della trascrizione del preliminare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui, sia per la risoluzione sia per il recesso ex art. 1385 c.c., occorre una comparazione dei comportamenti delle parti per stabilire chi abbia inciso sul sinallagma contrattuale, valutazione riservata al giudice di merito; ha inoltre ribadito che, ai fini dell’art. 2932 c.c., l’offerta della prestazione corrispettiva deve essere seria e improntata a buona fede, e che la valutazione della gravità dell’inadempimento ex artt. 1455 e 1385 c.c. è questione di fatto. Ha osservato che, nel caso concreto, la corte territoriale aveva motivato adeguatamente sul mancato seguito dell’offerta e sulle risultanze della consulenza tecnica, ritenendo non ostative al trasferimento le difformità catastali emerse. Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., rilevando che, pur essendo manifestamente infondata la tesi difensiva, non erano dimostrate mala fede o colpa grave. Ha però rigettato anche l’istanza del controricorrente di condanna ex art. 96 c.p.c. in cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1385 c.c.

    In tema di caparra confirmatoria, la legittimità del recesso presuppone una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti e della gravità dell'inadempimento imputabile all'altra parte.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento è una questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 2932 c.c.

    l'offerta della prestazione corrispettiva, cui l'art. 2932 cod. civ. subordina l'accoglimento della domanda

    Per ottenere l'esecuzione in forma specifica, l'offerta non può essere una mera dichiarazione di intenti ma deve essere seria e fatta in buona fede.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato solo come norma invocata nei motivi di ricorso, senza autonoma decisione di diritto specifica.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato solo come norma invocata nei motivi di ricorso, in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi erano incentrati sulla violazione di legge e, in sostanza, su censure di fatto riconducibili all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude la deducibilità di un mero riesame del merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado"

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile se il ricorrente non indica che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave; la mera infondatezza, anche manifesta, della tesi difensiva non basta.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti consolidati in luogo di una motivazione estesa su alcuni punti di diritto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove o della maggiore attendibilità di una ricostruzione alternativa della vicenda.
  • Nei contratti preliminari di compravendita, ai fini della domanda ex art. 2932 c.c., l'offerta della prestazione corrispettiva deve essere seria, concreta e conforme a buona fede; non basta una mera dichiarazione formale di disponibilità.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento, sia ai fini della risoluzione sia ai fini del recesso con caparra confirmatoria, è apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante.
  • Per stabilire la legittimità del recesso e il diritto alla ritenzione della caparra è necessario un giudizio comparativo dei comportamenti delle parti, volto a individuare quale condotta abbia realmente inciso sul sinallagma contrattuale.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e messe a confronto le distinte ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede mala fede o colpa grave; non è sufficiente la semplice soccombenza né la sola manifesta infondatezza della domanda o dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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